L'Acquirente di un immobile cita in giudizio i Venditori per la mancata consegna di alcuni beni, chiedendo oltre novemila euro. Il Tribunale accoglie la domanda per soli 250 euro, corrispondenti al valore di due lavabi rimossi, e compensa le spese legali. In appello, pur senza una specifica richiesta dell'Acquirente sulle spese, il giudice di secondo grado condanna i Venditori a pagare le spese del primo grado. La Cassazione accoglie il ricorso dei Venditori: l'accoglimento solo parziale della domanda iniziale configura una chiara soccombenza reciproca. Inoltre, il giudice d'appello non poteva modificare la decisione sulle spese senza una specifica impugnazione dell'Acquirente. La Corte elimina quindi la condanna alle spese per i Venditori.
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