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Art. 4 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 4 Codice Civile

Mansioni superiori: 30 anni di lavoro non bastano senza prove
Una dipendente comunale ha richiesto per quasi trent'anni le differenze retributive per mansioni superiori, sostenendo di aver svolto compiti di livello più elevato rispetto al suo inquadramento. Ha anche chiesto la trasformazione del suo contratto da part-time a full-time. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La lavoratrice, secondo i giudici, non ha fornito prove concrete e dettagliate delle specifiche mansioni superiori svolte. La semplice indicazione degli ordini di servizio non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il diritto alla maggiore retribuzione. Anche la richiesta di passaggio a tempo pieno è stata respinta per mancanza di prova di una formale richiesta all'ente.
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Pensione integrativa: quando spetta? La Cassazione
Un ex dipendente di un istituto di credito ha richiesto una pensione integrativa basata su una convenzione aziendale. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, ha stabilito che l'integrazione è dovuta solo se la pensione pubblica (INPS) non raggiunge un trattamento minimo garantito dalla convenzione stessa, e non come somma aggiuntiva automatica. La Corte ha rigettato sia il ricorso del lavoratore che quello della banca, ritenendo 'plausibile' e non sindacabile in sede di legittimità l'interpretazione del contratto fornita dai giudici di merito.
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Terzo elemento contrattuale: escluso per neo-assunti
L'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in tempo indeterminato, non hanno diritto al cosiddetto "terzo elemento contrattuale" se questo è stato soppresso dalla contrattazione collettiva, che ne ha previsto la conservazione solo per i dipendenti già a tempo indeterminato al momento della modifica. La Corte ha stabilito che tale differenziazione non è discriminatoria, poiché i lavoratori in formazione non avevano mai percepito tale emolumento e non possono vantare un diritto quesito, nonostante il riconoscimento dell'anzianità maturata.
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Contratto formazione: no al terzo elemento contrattuale
La Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori assunti con un contratto di formazione e lavoro, e successivamente trasformati a tempo indeterminato, non hanno diritto a percepire il "terzo elemento contrattuale" se una nuova contrattazione collettiva lo ha soppresso, mantenendolo solo per chi era già a tempo indeterminato alla data della modifica. La Corte ha ritenuto legittima questa differenziazione, escludendo l'esistenza di un diritto acquisito per i lavoratori in formazione, poiché non avevano mai percepito tale emolumento in precedenza.
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Terzo elemento contrattuale: no ai neo-assunti
Una società di trasporti ha impugnato una sentenza che riconosceva il "terzo elemento contrattuale" a dipendenti il cui contratto di formazione era stato convertito in tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la contrattazione collettiva può legittimamente escludere da tale emolumento i lavoratori che non lo percepivano prima della sua soppressione. Il riconoscimento dell'anzianità maturata durante la formazione non conferisce automaticamente diritti a voci retributive mai percepite, evitando così una disparità di trattamento.
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Terzo elemento: quando spetta dopo la cessione
Una società di trasporti ha impugnato una decisione che la obbligava a corrispondere il "terzo elemento" retributivo a due dipendenti trasferiti da un'altra azienda. Sebbene un accordo collettivo avesse soppresso tale voce per i nuovi assunti, i lavoratori avevano ottenuto una precedente sentenza irrevocabile che ne riconosceva il diritto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in virtù della cessione del contratto, il nuovo datore di lavoro è vincolato dalla sentenza precedente. Il diritto al terzo elemento viene quindi conservato. La Corte ha anche ribadito che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto.
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Impugnazione bilancio: non serve contestare i successivi
Una socia di una S.r.l. ha richiesto l'impugnazione del bilancio del 2008. La società si è difesa sostenendo che la socia avesse perso interesse, non avendo impugnato i bilanci successivi. La Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, stabilendo che l'impugnazione del bilancio iniziale è sufficiente. La legge prevede che le correzioni dovute alla dichiarata invalidità vengano apportate nel bilancio dell'anno in cui la sentenza viene emessa, senza obbligare il socio a impugnare tutti i bilanci intermedi.
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