L'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in tempo indeterminato, non hanno diritto al cosiddetto "terzo elemento contrattuale" se questo è stato soppresso dalla contrattazione collettiva, che ne ha previsto la conservazione solo per i dipendenti già a tempo indeterminato al momento della modifica. La Corte ha stabilito che tale differenziazione non è discriminatoria, poiché i lavoratori in formazione non avevano mai percepito tale emolumento e non possono vantare un diritto quesito, nonostante il riconoscimento dell'anzianità maturata.
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