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Art. 4 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 4 Codice Civile

Prescrizione crediti di lavoro pubblico impiego: il metus non conta
Una lavoratrice ha avuto un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un'Amministrazione Pubblica, formalmente inquadrato come collaborazione. Il tribunale ha riconosciuto la natura subordinata ma ha applicato la prescrizione ai crediti retributivi, facendola decorrere durante il rapporto. La lavoratrice ha impugnato la decisione, sostenendo che la prescrizione crediti di lavoro pubblico impiego dovesse essere sospesa a causa della precarietà e del suo metus. La Corte di Cassazione ha confermato che nel pubblico impiego, anche se il rapporto è formalmente autonomo ma di fatto subordinato, la prescrizione decorre in costanza di rapporto. Questo perché manca l'aspettativa di stabilità e il metus, rilevante nel privato, non si applica nel pubblico a causa delle regole costituzionali sulle assunzioni.
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Clausola di salvaguardia esodati: lavoro temporaneo e pensione
Un lavoratore risolve il rapporto contrattuale prima del termine del 2011, maturando i requisiti per la pensione secondo la vecchia normativa. L'ente previdenziale rifiuta l'accesso alla prestazione pensionistica perché il cittadino ha trovato un nuovo lavoro temporaneo prima della decorrenza del trattamento. L'ente fonda il diniego su un decreto ministeriale che vietava qualunque nuova occupazione. La Corte di Cassazione accoglie le ragioni del lavoratore e riafferma la piena efficacia della clausola di salvaguardia esodati. I giudici stabiliscono che un regolamento ministeriale non può inserire requisiti restrittivi non previsti dalla legge statale. Il reperimento di una successiva occupazione temporanea non cancella il diritto al pensionamento anticipato già acquisito dal lavoratore.
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Trattenuta IRAP medici intramoenia: serve l’accordo dei medici
Un gruppo di medici ha chiesto il rimborso delle somme trattenute dall'Azienda Ospedaliera a titolo di IRAP sui compensi per l'attività libero-professionale intramuraria. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittima la trattenuta dopo il 2007, ipotizzando un accordo tacito tra le parti. La Cassazione ha accolto il ricorso dei medici, stabilendo che la trattenuta IRAP medici intramoenia non può essere imposta unilateralmente dall'ospedale. La legge impone infatti che il tariffario per la copertura dei costi sia definito necessariamente in accordo con i professionisti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame.
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