La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'omologazione forzata concordato per una società di capitali, nonostante l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate. Il caso riguardava l'interpretazione dell'art. 112 del Codice della Crisi, specificamente se il tribunale potesse approvare il piano in assenza della maggioranza delle classi. La Suprema Corte ha stabilito che l'omologazione è possibile anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori, purché questa riceva un trattamento economico superiore a quello della liquidazione. La decisione chiarisce che il 'cram-down' non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore, ma si basa sulla fattibilità del piano e sulla tutela degli interessi economici dei creditori, in linea con i principi della Direttiva UE sulla ristrutturazione e l'insolvenza.
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