Una società alberghiera, dopo aver proposto ricorso in Cassazione contro una società immobiliare, vi rinuncia prima dell'udienza. La controparte accetta la rinuncia. La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 22264/2025, dichiara l'estinzione del processo, stabilendo che le parti si facciano carico delle proprie spese legali e chiarendo che il raddoppio del contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia.
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