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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso: quando il giudizio si estingue
Un soggetto, dopo aver impugnato una sentenza della Corte d'Appello, ha deciso di procedere con la rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, preso atto della conformità dell'atto di rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata emessa alcuna pronuncia sulle spese legali, poiché le controparti non si erano costituite nel procedimento.
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Estinzione del processo: la rinuncia in Cassazione
Una società alberghiera, dopo aver proposto ricorso in Cassazione contro una società immobiliare, vi rinuncia prima dell'udienza. La controparte accetta la rinuncia. La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 22264/2025, dichiara l'estinzione del processo, stabilendo che le parti si facciano carico delle proprie spese legali e chiarendo che il raddoppio del contributo unificato non è dovuto in caso di rinuncia.
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