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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Estinzione del giudizio: rinuncia e accettazione
Un decreto della Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso principale da parte dei ricorrenti e della rinuncia al controricorso e al ricorso incidentale da parte della controparte. La decisione si fonda sull'accettazione reciproca delle rinunce, che, secondo gli articoli 390 e 391 del c.p.c., soddisfa i requisiti per chiudere il processo senza una pronuncia sul merito e senza statuizione sulle spese legali.
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Rinuncia al ricorso: quando si estingue il giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata dalla parte ricorrente. La decisione si fonda sulla conformità della rinuncia ai requisiti legali, senza alcuna pronuncia sulle spese processuali data l'assenza di difesa da parte dell'istituto di credito convenuto.
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Rinuncia al ricorso: ecco l’estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte degli appellanti e della contestuale accettazione della controparte. Il decreto chiarisce che, in presenza di un accordo tra le parti, il processo si conclude senza una pronuncia sulle spese legali, in applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della contestuale accettazione della controparte. La decisione si basa sulla conformità dell'atto di rinuncia ai requisiti degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, portando alla chiusura del procedimento senza alcuna statuizione sulle spese legali.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Una società in accomandita semplice aveva proposto ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello. Successivamente, la stessa società ha formalizzato la rinuncia al ricorso. Le controparti, un ente pubblico e due procedure fallimentari, hanno accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione, verificata la conformità della rinuncia e dell'accettazione agli articoli 390 e 391 del Codice di procedura civile, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con un decreto, senza pronunciarsi sulle spese legali.
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Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata dagli appellanti e accettata dalla controparte. La decisione, formalizzata con un decreto, si fonda sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. Dato l'accordo tra le parti, la Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese legali del procedimento.
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Estinzione giudizio Cassazione: analisi decreto
Un'impresa di ristorazione ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte d'Appello che la vedeva contrapposta a un istituto di credito. Successivamente, la stessa impresa ha rinunciato al ricorso e l'istituto di credito ha accettato tale rinuncia. La Corte di Cassazione, verificati i requisiti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio Cassazione con un decreto, senza disporre sulle spese legali proprio in virtù dell'accettazione della controparte.
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Estinzione del giudizio: rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, formalmente accettata dalla controparte. Tale accordo procedurale ha impedito una pronuncia sulle spese, chiudendo definitivamente il contenzioso. L'analisi si concentra sulla procedura di rinuncia e le sue conseguenze legali.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio dopo che tutte le parti coinvolte, un istituto bancario, un privato e una società di investimenti, hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi, principale e incidentali. La decisione si fonda sull'accettazione reciproca delle rinunce, conformemente agli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, senza alcuna statuizione sulle spese legali.
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Estinzione del giudizio: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente e della contestuale accettazione della controparte. La decisione, fondata sugli articoli 390 e 391 c.p.c., determina la chiusura del processo senza una pronuncia nel merito e senza statuizione sulle spese legali.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia all'impugnazione da parte dei ricorrenti e della successiva accettazione da parte della controparte. La decisione chiarisce che, in caso di accettazione della rinuncia, non vi è alcuna statuizione sulle spese processuali, conformemente a quanto previsto dal codice di procedura civile.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione, con decreto, ha dichiarato l'estinzione di un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. La Corte ha verificato che la rinuncia possedeva i requisiti di legge (artt. 390 e 391 c.p.c.) e non ha disposto sulle spese, data l'assenza di difese da parte della controparte.
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Estinzione del giudizio: la transazione blocca tutto
Una struttura sanitaria privata e un'azienda sanitaria pubblica, dopo un contenzioso durato anni per il pagamento di prestazioni sanitarie, hanno raggiunto un accordo transattivo durante il giudizio in Cassazione. La Corte Suprema, prendendo atto della rinuncia al ricorso, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando le spese legali come previsto dall'accordo e chiarendo che non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in questi casi.
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