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Art. 390 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Altri anni per Art. 390 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso: l’estinzione del processo
Una garante, condannata in appello al pagamento di una somma ingente, presenta ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungono un accordo e presentano una rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara estinto il giudizio, chiarendo che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato e non vi è statuizione sulle spese, data l'accettazione della controparte.
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Rinuncia al ricorso: estinzione senza spese
Un amministratore, dopo aver impugnato una sentenza di secondo grado in materia di responsabilità sociale, ha deciso di effettuare una rinuncia al ricorso. La controparte ha accettato tale rinuncia, accordandosi per la compensazione delle spese. La Corte di Cassazione, applicando l'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio, sottolineando che l'accettazione è rilevante solo per evitare la condanna alle spese, ma non per l'efficacia della rinuncia stessa, che è un atto unilaterale.
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Rinuncia ricorso cassazione: spese e sanzioni
Un professionista, dopo aver impugnato in Cassazione il rigetto di una sua richiesta di compenso per presunta negligenza, decideva di ritirare il proprio atto. La Corte Suprema ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso in Cassazione. Ha inoltre condannato la parte rinunciante al pagamento delle spese legali, chiarendo però che in caso di rinuncia non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato, prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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Estinzione del giudizio: accordo tra le parti in Cassazione
Una società aveva proposto ricorso per cassazione contro il rigetto della sua domanda di ammissione al passivo fallimentare di un'altra azienda. Durante il processo, le parti hanno raggiunto un accordo, presentando un'istanza congiunta per l'estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo a spese compensate, chiarendo che in caso di rinuncia al ricorso seguita da accettazione, non si applica la condanna alle spese né l'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.
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Estinzione del processo: cosa succede se rinunci?
Un creditore ha rinunciato a un ricorso in Cassazione dopo la chiusura di un fallimento. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo che le spese del rinunciante sono irripetibili perché la controparte non si era costituita. La decisione chiarisce che la rinuncia non comporta il raddoppio del contributo unificato, previsto solo per rigetto o inammissibilità.
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Rinuncia al ricorso: come evitare il doppio contributo
Una società cooperativa, dopo aver presentato ricorso in Cassazione, vi rinunciava. La Suprema Corte, con ordinanza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. La decisione chiarisce un importante aspetto fiscale: la rinuncia al ricorso, a differenza del rigetto o dell'inammissibilità, non comporta la condanna al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, offrendo così un'importante lezione sulla gestione strategica del contenzioso.
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Rinuncia al ricorso: quando si estingue il giudizio
Una società e alcuni privati, dopo aver presentato ricorso in Cassazione, vi hanno rinunciato. La controparte ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo che in caso di rinuncia al ricorso accettata non si applica né la condanna alle spese, né il raddoppio del contributo unificato, in quanto quest'ultima è una misura sanzionatoria prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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Rinuncia al ricorso: estinzione e spese legali
Una professionista impugna il rigetto di un piano di ristrutturazione del debito. Successivamente, decide per la rinuncia al ricorso, che viene accettata dalla controparte. La Cassazione dichiara estinto il giudizio, senza decidere nel merito, e compensa le spese, chiarendo quando non è dovuto il doppio del contributo unificato.
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Eccezione di prescrizione: omessa pronuncia e rinvio
Due cittadini hanno citato in giudizio un Comune per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un'espropriazione basata su decreti ritenuti inefficaci. Dopo una lunga battaglia legale, la Corte d'Appello ha riconosciuto il loro diritto al risarcimento. Il Comune ha però presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando, tra le altre cose, che i giudici d'appello non si fossero pronunciati sulla sua eccezione di prescrizione. La Corte Suprema ha ritenuto decisiva questa omissione, ha annullato la sentenza e ha rinviato il caso a un'altra sezione della Corte d'Appello, che dovrà obbligatoriamente esaminare la questione della prescrizione.
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Rinuncia ricorso Cassazione: estinzione del giudizio
Una società creditrice aveva impugnato in Cassazione una decisione del Tribunale di merito relativa all'ammissione di un credito nei confronti di una società in amministrazione straordinaria. Successivamente, la stessa società ha presentato una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che in questo caso non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia dopo l’accordo
Un consorzio di imprese edili aveva richiesto la revocazione di un'ordinanza della Corte di Cassazione. Tuttavia, dopo aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, ha formalmente rinunciato al ricorso. La Suprema Corte, prendendo atto della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, compensando integralmente le spese legali tra le parti in virtù dell'accordo raggiunto.
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Estinzione giudizio Cassazione: il decreto decisorio
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata dalla parte appellante. Il provvedimento, emesso sotto forma di decreto, conferma che, in presenza dei requisiti formali, la procedura si conclude rapidamente senza statuizione sulle spese, data la mancata difesa della controparte. Questo caso chiarisce il meccanismo dell'estinzione del giudizio in Cassazione.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia al ricorso
Un decreto della Corte di Cassazione chiarisce il meccanismo dell'estinzione del giudizio. A seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante e della contestuale accettazione da parte dell'appellato, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza disporre sulle spese, conformemente a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile.
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Rinuncia al ricorso non accettata: le spese legali
La Corte di Cassazione dichiara estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'appellante. Tuttavia, a causa della mancata accettazione da parte dell'appellato, la Corte condanna il rinunciante al pagamento integrale delle spese legali sostenute dalla controparte. Il caso chiarisce che la rinuncia al ricorso, se non accettata, estingue il processo ma non esonera dal pagamento delle spese di lite.
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Estinzione del processo per rinuncia agli atti
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo a seguito di un accordo transattivo tra un ente pubblico e un professionista. La richiesta delle parti di dichiarare la cessata materia del contendere è stata qualificata come rinuncia agli atti accettata, portando alla compensazione delle spese legali e all'esclusione del raddoppio del contributo unificato. La decisione sottolinea come l'accordo tra le parti possa chiudere definitivamente una controversia anche in sede di legittimità.
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Rinuncia al ricorso: chi paga le spese legali?
Una società immobiliare presenta una rinuncia al ricorso contro la curatela di una società in liquidazione. La Cassazione dichiara estinto il processo e condanna la parte rinunciante a pagare le spese legali della controparte, anche in assenza di accettazione della rinuncia.
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Rinuncia al ricorso: quando si estingue il giudizio
Un soggetto, dopo aver impugnato una sentenza della Corte d'Appello, ha presentato una rinuncia al ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, verificata la conformità della rinuncia ai requisiti di legge, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con decreto, senza disporre sulle spese poiché la controparte non si era costituita.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia estingue il processo
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso da parte di un istituto di credito e della contestuale accettazione della controparte. Il decreto chiarisce che, in presenza di questi requisiti, il processo si conclude senza una decisione sul merito e senza statuizioni sulle spese legali, in applicazione degli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: estinzione
Una società cooperativa ha presentato rinuncia al ricorso per Cassazione avverso una sentenza di Corte d'Appello. La controparte ha accettato tale rinuncia. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, sottolineando che, data l'accettazione, non era necessario decidere sulla ripartizione delle spese legali. La decisione si basa sull'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile.
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Rinuncia al ricorso: estinzione del giudizio
Un istituto di credito ha presentato una rinuncia al ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello. La Corte di Cassazione, verificati i requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio con decreto, senza disporre sulle spese data la mancata costituzione della controparte.
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