Una lavoratrice, condannata in appello a risarcire l'azienda per presunte irregolarità contabili, presenta ricorso in Cassazione. Durante il giudizio, le parti raggiungono un accordo transattivo. Di conseguenza, la lavoratrice rinuncia al ricorso e le aziende accettano la rinuncia. La Corte di Cassazione, prendendo atto dell'accordo, dichiara l'estinzione del processo. Questa decisione chiude definitivamente la controversia senza un giudizio sul merito e chiarisce che, in caso di estinzione, non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato.
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