Un contribuente, dopo aver perso in appello contro l'Agenzia delle Entrate, presenta ricorso in Cassazione. Successivamente, aderisce alla definizione agevolata dei debiti ("rottamazione-quater") e presenta una formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità della rinuncia, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese legali tra le parti, escludendo l'applicazione del c.d. "doppio contributo unificato".
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