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Art. 385 Codice Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 385 Codice Penale

Ricorso per cassazione inammissibile: condanna ferma e sanzione
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato per il reato di evasione. La persona condannata ha presentato impugnazione lamentando in modo generico un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado, senza confutare analiticamente gli argomenti dei giudici di appello. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per mancata specificità delle censure, condannando il ricorrente alle spese di giustizia e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: la Cassazione respinge l’esame sulle prove
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un'imputata condannata per il reato di evasione. La difesa contestava la valutazione delle prove posta alla base della dichiarazione di colpevolezza. I giudici supremi hanno evidenziato che le contestazioni riguardavano la ricostruzione materiale dei fatti, aspetto già risolto dai giudici precedenti con motivazione lineare e non dedotto correttamente in appello. La Cassazione non può riesaminare le prove né sostituirsi alla ricostruzione dei gradi precedenti. Di conseguenza, il Collegio ha confermato la condanna della ricorrente e l'ha sanzionata al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato di evasione: la Cassazione blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di evasione. La difesa contestava la sussistenza della volontà colpevole del fatto e richiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa. I giudici supremi hanno evidenziato che i motivi presentati ripetevano pedissequamente le censure già respinte dalla Corte di appello con argomenti logici e giuridicamente corretti. La Corte di legittimità non può rivalutare le prove o il merito dei fatti storici già accertati. Di conseguenza, i magistrati hanno confermato in via definitiva la condanna dell'imputato, disponendo a suo carico il pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Particolare tenuità del fatto esclusa per furto ed evasione
I giudici di merito hanno condannato l'imputato per i reati di furto aggravato ed evasione, concedendo comunque la sospensione condizionale della pena. L'imputato ha presentato ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Suprema Corte ha evidenziato che la valutazione sulla gravità della condotta e sui precedenti penali spetta esclusivamente ai giudici di merito. Tale apprezzamento impedisce l'applicazione dell'esimente quando il fatto non appare esiguo. L'imputato ha perso definitivamente il giudizio e deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: la condanna resta e costa tremila euro
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una persona condannata per il reato di evasione dai giudici di secondo grado. L'imputato ha presentato ricorso lamentando errori nella valutazione della propria responsabilità penale e dell'elemento soggettivo del reato. I giudici supremi hanno dichiarato l'inammissibilità totale del ricorso. L'interessato ha riproposto argomentazioni già respinte in modo logico e coerente nei gradi precedenti senza sviluppare una reale critica alla sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna, obbligando il ricorrente a pagare le spese del procedimento e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati di evasione: la Cassazione frena il ricorso
Un uomo condannato per evasione ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra reati con un secondo episodio di fuga avvenuto a un mese di distanza. La difesa ha sollevato la richiesta in modo generico solo nelle conclusioni del processo d'appello. I magistrati hanno rigettato l'istanza per assenza di un piano criminale unico. L'imputato si è quindi rivolto alla Corte di Cassazione per contestare la decisione. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha evidenziato che la difesa tentava di riaprire una valutazione di merito già risolta con argomenti coerenti. L'uomo ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
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Reato di evasione: confermata condanna ed esclusa tenuità
Un cittadino sottoposto a misura restrittiva ha subito la condanna per il reato di evasione. La difesa ha presentato ricorso per Cassazione contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e lamentando la mancata concessione della particolare tenuità del fatto. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione, giudicandola inammissibile. Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime censure già analizzate e respinte dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano motivato la condanna evidenziando la piena consapevolezza della condotta e la gravità oggettiva dell'infrazione. Con la conferma della condanna penale, l'imputato deve pagare le spese del procedimento e versare una somma alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: il rientro a casa non evita la condanna
Un uomo sottoposto a detenzione domiciliare si allontana dalla propria abitazione senza autorizzazione, facendovi poi ritorno da solo. I giudici lo condannano per il reato di evasione, negando l'attenuante della consegna spontanea e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imputato presenta ricorso in Cassazione sostenendo che il proprio rientro spontaneo a casa equivalga alla consegna all'autorità. I Supremi Giudici dichiarano il ricorso inammissibile. Il rientro nella propria abitazione non azzera l'illecito e non integra l'attenuante speciale, poiché la legge impone di consegnarsi fisicamente a un istituto carcerario o alle forze dell'ordine abilitate all'arresto immediato. Il ricorrente perde la causa e subisce anche la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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Fuga dai domiciliari: no alla particolare tenuità del fatto
L'imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, si allontanava dalla propria abitazione percorrendo circa 18 chilometri. La Corte di appello lo assolveva applicando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l'omessa valutazione dell'abitualità del comportamento: l'uomo aveva infatti commesso altre due evasioni successive, per le quali era già intervenuta una condanna definitiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che il giudice deve considerare anche le condotte successive al reato. La presenza di due ulteriori delitti della stessa indole esclude la particolare tenuità del fatto per condotta abituale. I giudici di legittimità hanno pertanto annullato la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio.
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Reato di evasione: l’uscita domenicale costa la condanna
L'Imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con permessi per lavorare, risultava assente durante un controllo delle forze dell'ordine eseguito di domenica. L'uomo si presentava successivamente in caserma adducendo esigenze personali e un presunto fine pena. Il Tribunale lo assolveva in primo grado per mancanza di dolo. La Corte di Appello ribaltava la decisione e lo condannava per il reato di evasione. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna penale. I giudici hanno chiarito che l'assenza domenicale fuori dagli orari autorizzati integra pienamente la condotta vietata. Inoltre, nel processo celebrato con rito abbreviato non condizionato, il giudice di appello che ribalta una sentenza assolutoria non ha alcun obbligo di convocare e risentire l'imputato prima di emettere la condanna.
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Reato di evasione: allontanamento breve ma condanna confermata
Un cittadino sottoposto a misura restrittiva si allontana dal luogo stabilito e subisce una condanna per il reato di evasione. L'imputato presenta ricorso contestando la gravità del fatto: sostiene la natura temporanea dell'allontanamento, l'assenza di irreperibilità e chiede l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione respinge l'impugnazione dichiarandola inammissibile. I giudici evidenziano che l'allontanamento non autorizzato integra pienamente l'illecito penale. La presenza di precedenti specifici e l'intensità della colpa escludono ogni beneficio. La Suprema Corte conferma integralmente la condanna inflitta nei gradi precedenti, obbligando il ricorrente al versamento delle spese legali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Esclusione della recidiva: bocciato il ricorso per evasione
Un uomo condannato per il reato di evasione ha presentato ricorso per contestare la mancata esclusione della recidiva. La difesa lamentava la trascuratezza della modesta gravità del fatto e del profilo dell'imputato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi d'appello erano del tutto generici. La Corte d'Appello aveva correttamente motivato la pericolosità dell'individuo valorizzando i numerosi precedenti penali ravvicinati nel tempo. La richiesta di esclusione della recidiva non può fondarsi su mere formule di stile se il casellario evidenzia una serialità criminale accertata. Il condannato deve inoltre pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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Falsa visita medica ed evasione: no alle attenuanti generiche
Un uomo sottoposto a restrizione ottiene il permesso di allontanarsi dalla propria abitazione per motivi di salute ed effettuare una visita in ospedale. L'imputato sfrutta questo permesso come pretesto e, senza attendere il controllo medico, raggiunge la vittima dei suoi precedenti atti persecutori. Accusato del reato di evasione, l'uomo contesta la sentenza di appello che non gli concede le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi sollevati. I giudici confermano che il magistrato non deve esaminare ogni dettaglio, ma basta valorizzare elementi decisivi. Nel caso esaminato, la condotta dimostra una forte scaltrezza incompatibile con il beneficio della riduzione di pena. L'imputato perde il ricorso, deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende e sostenere tutte le spese del giudizio.
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Reato di evasione: il lavoro non scusa il ritardo
Un detenuto agli arresti domiciliari, autorizzato a recarsi al lavoro, si è allontanato per un tempo considerevole senza fornire prove valide per giustificare il forte ritardo. L'uomo guidava inoltre un'automobile priva di copertura assicurativa e senza patente di guida. I giudici di merito hanno quindi confermato la responsabilità per il reato di evasione, negando sia la particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato richiede soltanto la consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione, rendendo irrilevanti i motivi individuali del ritardo, e che la gravità della condotta impedisce ogni sconto di pena. Il ricorrente deve versare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: la scusa dell’alcol e la notte fuori
Un uomo sottoposto a restrizione domiciliare si è allontanato dalla propria abitazione per un'intera notte. I Carabinieri hanno eseguito controlli prolungati e hanno riscontrato l'assenza sia della persona sia della sua automobile. L'interessato ha tentato di giustificarsi affermando di non aver sentito bussare a causa dello stato di ebbrezza alcolica. La difesa ha inoltre richiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza del reato di evasione. I giudici hanno respinto la tenuità a causa della lunga durata dell'assenza e dell'uso dell'auto, strumento idoneo a consentire ampi spostamenti. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Attenuanti generiche negate tra recidiva e condotta
Un uomo condannato per il reato di evasione ha impugnato la sentenza contestando il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché le censure erano generiche e ripetitive. I giudici hanno chiarito che il tribunale di merito non deve confutare ogni argomento difensivo, ma può limitarsi agli aspetti determinanti. Nel caso esaminato, la gravità del fatto, il notevole allarme sociale procurato, la recidiva specifica e l'assoluta assenza di ravvedimento hanno legittimato il rifiuto dei benefici. Il condannato ha dimostrato una spiccata incapacità di rispettare i comandi dell'autorità giudiziaria, confermando la correttezza della pena inflitta e subendo la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: la breve assenza da casa costa la condanna
Un soggetto sottoposto a misura restrittiva domiciliare si allontana dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione giudiziaria. I controlli e le testimonianze accertano l'assenza dell'imputato, confermata anche da una sua successiva ammissione. La difesa sostiene la brevità dell'allontanamento e richiede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di merito condannano l'individuo. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato. Il regime degli arresti a casa richiede un rigido rispetto delle prescrizioni. Anche un'assenza temporanea e di breve durata consuma il reato di evasione. I magistrati escludono la particolare tenuità poiché l'assenza ingiustificata impedisce ogni controllo sulla reale destinazione dell'imputato.
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Reato di evasione: da ricorso generico a condanna pecuniaria
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato condannato in appello per il reato di evasione e per la misura della pena inflitta. L'imputato ha presentato ricorso lamentando l'ingiustizia della decisione e contestando il calcolo della condanna. I giudici di legittimità hanno rigettato l'atto senza entrare nel merito delle accuse. I motivi di impugnazione contenevano solo frasi generiche e formule astratte, senza contestare punto per punto la logica della Corte d'appello né indicare prove concrete. I magistrati hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali insieme a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: permesso sanitario e deviazione dal percorso
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di evasione a carico di un uomo sottoposto a restrizione della libertà personale. L'individuo godeva di un permesso per recarsi presso una struttura sanitaria pubblica, ma le forze dell'ordine lo hanno sorpreso a notevole distanza dal percorso autorizzato e con modalità anomale di rientro al domicilio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa della notevole lontananza dal tragitto concesso, della chiara abitualità della condotta e dell'elevata intensità del dolo. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Evasione dai domiciliari: no alla particolare tenuità del fatto
Un uomo sottoposto a detenzione domiciliare si allontana dalla propria abitazione senza tempestiva giustificazione. La Corte d'Appello lo condanna per il reato di evasione, negando l'applicazione della particolare tenuità del fatto a causa della durata non minima dell'assenza e di una violazione identica commessa poche settimane prima. L'imputato presenta ricorso per Cassazione contestando il mancato riconoscimento del beneficio. I giudici supremi dichiarano il ricorso inammissibile. La Cassazione chiarisce che la valutazione sulla gravità dell'illecito spetta al giudice di merito, il quale ha motivato in modo logico e coerente basandosi sulla recidività del comportamento e sulla gravità della condotta. Il ricorrente deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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