Un'azienda debitrice presenta un'opposizione agli atti esecutivi per bloccare la vendita forzata di alcuni suoi macchinari. L'azienda lamenta vizi procedurali, tra cui la mancata celebrazione di un'udienza, che avrebbero leso il suo diritto di difesa. La Corte di Cassazione, tuttavia, respinge il ricorso. I giudici chiariscono che l'opposizione è inammissibile se rivolta contro atti non decisori, come un semplice provvedimento di trasferimento del fascicolo al giudice competente. La Corte non rileva alcuna violazione concreta del diritto di difesa, confermando la validità della procedura di vendita. Vince quindi l'azienda creditrice, che può procedere con il recupero del suo credito.
Continua »