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Art. 38 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 38 Codice di Procedura Civile

Parcella contro risarcimento: la domanda riconvenzionale
Due avvocati hanno citato un cliente davanti al Tribunale per ottenere il pagamento dei compensi maturati in due giudizi di appello. Il cliente si è costituito formulando una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per negligenza professionale. Il Tribunale ha declinato la propria competenza sull'intera controversia a favore della Corte d'appello. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha separato le richieste, trattenendo la parcella e rimettendo d'ufficio gli atti alla Corte di Cassazione sulla controversia per danni. La Suprema Corte ha accolto il regolamento di competenza, stabilendo che sul risarcimento per responsabilità professionale deve pronunciarsi esclusivamente il Tribunale. La rimessione garantisce all'assistito il pieno doppio grado di merito, impedendo che la corte superiore giudichi in primo grado questioni estranee al rito speciale dei compensi.
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Competenza per valore: vince il cliente sulla banca in ritardo
Un cittadino cita una banca davanti al Tribunale per ottenere la restituzione di circa tremila euro, riscossi illegittimamente con un pignoramento, oltre al risarcimento dei danni non quantificato. La banca si costituisce in ritardo ed eccepisce che la causa spetta al Giudice di Pace. Il Tribunale dichiara la propria incompetenza considerando solo l'importo da restituire. Il cittadino contesta la decisione dinanzi alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso: la contestazione della banca è tardiva e, in ogni caso, la domanda di risarcimento non quantificata fa scattare il cumulo delle richieste. Tale somma supera il limite del giudice minore, radicando la competenza per valore dinanzi al Tribunale.
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Foro del consumatore escluso per debiti fiscali d’impresa
Un avvocato ha chiesto al tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il saldo dei propri compensi da una cliente. Il professionista l'aveva difesa in controversie tributarie legate a debiti societari per tasse e diritti camerali. La cliente ha presentato opposizione dichiarandosi semplice consumatrice e chiedendo di spostare la causa nel tribunale della propria città di residenza. I giudici di primo grado le hanno dato ragione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Il contratto d'opera riguardava debiti fiscali dell'impresa da lei gestita come socia accomandataria. Di conseguenza, la finalità dell'incarico era strettamente collegata all'attività commerciale. L'ordinanza ha escluso l'applicazione del foro del consumatore, dichiarando competente il tribunale ordinario del luogo in cui il contratto era stato firmato e la prestazione eseguita.
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Opposizione a cartella di pagamento: decide il Tribunale
Un cittadino ha proposto opposizione a cartella di pagamento per circa tremila euro relativa a sanzioni e spese di giustizia penale. Il debitore contestava sia la mancata notifica degli atti preliminari sia la correttezza delle somme richieste. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per valore, assegnando la controversia al Giudice di Pace. Il cittadino ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno ribaltato l'esito, stabilendo che la competenza appartiene al Tribunale. Il recupero coattivo dei crediti di giustizia e la compresenza di contestazioni formali e sostanziali impongono la competenza per materia del giudice superiore, indipendentemente dall'esiguo valore economico della cartella.
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Opposizione a cartella di pagamento tra valore e materia
Una cittadina ha proposto opposizione a cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per il recupero di 3.060 euro a titolo di spese di giustizia e ammende. La debitrice ha contestato la mancata notifica degli atti presupposti e vizi di motivazione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale ha tuttavia dichiarato la propria incompetenza per valore, assegnando la causa al Giudice di Pace vista l'esigua entità del credito. La cittadina ha quindi presentato regolamento di competenza alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale. La Corte ha stabilito che la competenza spetta inderogabilmente al Tribunale per materia, poiché la contestazione riguarda crediti per spese di giustizia e vizi formali della cartella esattoriale, criteri che prevalgono interamente sul modesto importo economico.
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Impugnazione della delibera assembleare e rito: stop al Tribunale
Due comproprietari promuovono l'impugnazione della delibera assembleare davanti al Giudice di Pace, contestando i rendiconti e l'esattezza dei millesimi di ripartizione. La controparte eccepisce la validità di tabelle difformi. Il Giudice di Pace dichiara la propria incompetenza e trasmette la lite al Tribunale. Il Tribunale, adito in appello, corregge le motivazioni relative alla competenza e compensa le spese del primo grado, ma omette di decidere il fondo della lite. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso promosso dal Condominio e dagli altri condòmini. Gli Ermellini stabiliscono che l'appello contro la declinatoria di competenza del Giudice di Pace impone al Tribunale di esaminare integralmente il merito della causa, senza limitarsi alla sola questione formale. La sentenza viene cassata con rinvio ad altro magistrato.
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Eccezione di incompetenza territoriale: la sede non basta
Un'azienda cita in giudizio diverse società commerciali davanti al Tribunale per chiarire i rapporti economici legati a un appalto di bonifica. Una delle società convenute solleva una eccezione di incompetenza territoriale. La società indica solo la propria sede legale e invoca il trasferimento della causa al Tribunale locale. Il giudice di primo grado accoglie la richiesta e sposta il processo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'attrice e cassa la decisione. La Corte dichiara che la persona giuridica convenuta ha omesso di contestare tutti i criteri di collegamento previsti dalla legge, dimenticando di negare l'assenza di un proprio stabilimento o rappresentante nella circoscrizione del giudice adito. L'eccezione si considera dunque non proposta e la causa resta radicata presso il Tribunale originario.
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Opposizione all’esecuzione: cartella e competenza del Tribunale
Un cittadino ha proposto opposizione all'esecuzione contro una cartella di pagamento di 3.120 euro emessa dall'Agente della Riscossione per spese di giustizia e somme dovute alla Cassa delle ammende. Il Tribunale si è dichiarato incompetente per valore, indicando la competenza del Giudice di pace. Il debitore ha impugnato la decisione tramite regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che le controversie relative al recupero delle spese di giustizia spettano sempre alla competenza per materia del Tribunale, indipendentemente dal valore economico del debito.
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Eccezione di incompetenza territoriale: le regole per le società
Una società creditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la vendita di beni mobili. La società debitrice ha proposto opposizione contestando la sede del giudizio e sollevando l'eccezione di incompetenza territoriale. Il Tribunale ha accolto la contestazione annullando il decreto. La società creditrice ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da una società è incompleta se non nega espressamente la presenza di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato nel circondario del tribunale scelto dal creditore. Per questo motivo, la Cassazione ha dichiarato valida la competenza del giudice adito dal creditore, annullando la sentenza precedente.
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Regolamento di competenza: stop ai rinvii tra tribunali
L'erede di un militare deportato durante la seconda guerra mondiale ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato estero responsabile dei crimini. La causa, avviata a Vicenza, è stata trasferita al Tribunale di Venezia. Quest'ultimo ha dichiarato a sua volta la propria incompetenza a favore del Tribunale di Roma. L'erede ha quindi proposto un regolamento di competenza in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso stabilendo che il giudice di Venezia non poteva declinare nuovamente la competenza, ma avrebbe dovuto sollevare d'ufficio il conflitto di competenza davanti alla Cassazione. Di conseguenza, la competenza si è consolidata definitivamente a Venezia, che ora dovrà decidere la causa nel merito. Il Ministero dell'Economia è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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Risarcimento danni crimini di guerra: spetta a Roma
L'Erede di due soldati deportati e costretti ai lavori forzati durante il secondo conflitto mondiale ha chiesto il risarcimento danni crimini di guerra, citando in giudizio lo Stato Tedesco e lo Stato Italiano. Il Tribunale di Venezia ha rifiutato la competenza e ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno stabilito che la competenza spetta inderogabilmente al Tribunale di Roma. Questo perché l'azione risarcitoria ha coinvolto fin dall'inizio anche l'amministrazione statale italiana. Di conseguenza, si applicano le regole del foro erariale e della tesoreria centrale del Ministero dell'Economia situata a Roma, dove risiede la gestione esclusiva del fondo speciale per i ristori.
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Risarcimento danni crimini di guerra e competenza dei tribunali
L'Erede di un militare italiano deportato durante la seconda guerra mondiale ha citato in giudizio uno Stato Estero per chiedere il risarcimento danni crimini di guerra. Il Ministero dell'Economia italiano si è costituito volontariamente nel processo per affiancare lo Stato Estero. Successivamente è sorta una controversia sulla competenza del tribunale: il giudice locale sosteneva la competenza del tribunale della capitale, sede del foro erariale e della tesoreria centrale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, quando la domanda risarcitoria viene proposta esclusivamente contro lo Stato Estero e l'amministrazione italiana interviene solo in un secondo momento, si applicano le regole ordinarie sul foro competente. Di conseguenza, la causa rimane affidata al tribunale del luogo di residenza dell'erede danneggiato.
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Risarcimento danni crimini di guerra: la competenza a Roma
Un erede ha citato in giudizio lo Stato estero e il Ministero dell'Economia per ottenere il risarcimento danni crimini di guerra subiti dal padre durante la prigionia nel secondo conflitto mondiale. Dopo una prima dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Roma a favore di Napoli, il giudice partenopeo ha sollevato conflitto di competenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza spetta esclusivamente al Tribunale di Roma. Questo perché la presenza dello Stato italiano tra i convenuti impone l'applicazione del foro erariale nel luogo della tesoreria centrale, deputata all'erogazione dei fondi stabiliti per legge per il risarcimento dei danni da crimini di guerra.
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Regolamento di competenza d’ufficio: i limiti sui tempi
Un cittadino agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal padre durante la prigionia di guerra. Il tribunale inizialmente adito dichiara la propria incompetenza territoriale e trasferisce la causa a un altro tribunale. Quest'ultimo solleva un regolamento di competenza d'ufficio per rimandare gli atti al primo giudice. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio poiché presentato oltre i termini di legge. Con le nuove regole processuali, il giudice deve sollevare espressamente il difetto di competenza nel decreto di verifiche preliminari e non oltre. La causa deve proseguire davanti al secondo tribunale.
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Regolamento di competenza: il Tribunale attrae il Giudice di Pace
La Contribuente ha proposto opposizione contro una cartella di pagamento di circa tremila euro per spese di giustizia, contestando sia la mancata notifica degli atti precedenti (opposizione agli atti esecutivi), sia l'esattezza dell'importo (opposizione all'esecuzione). Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace per via del basso valore economico della causa. La Contribuente ha quindi proposto un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha accolto la tesi della Contribuente, stabilendo che, quando nello stesso giudizio si cumulano un'opposizione di competenza del Tribunale (per materia) e una del Giudice di Pace (per valore), il Tribunale attrae l'intera controversia per evitare frammentazioni. La Cassazione ha così dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, ordinando la riassunzione della causa.
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Regolamento di competenza d’ufficio: no ai ritardi dei giudici
Gli eredi di alcuni soldati italiani deportati durante la seconda guerra mondiale hanno chiesto il risarcimento dei danni alla Germania dinanzi al Tribunale di Roma. A seguito dell'eccezione del Ministero dell'economia, il giudice romano ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Venezia. Riassunta la causa, il Tribunale di Venezia ha sollevato un regolamento di competenza d'ufficio ritenendo competente Roma. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio perché tardivo. Secondo le nuove norme processuali, infatti, il giudice deve sollevare l'incompetenza tassativamente entro il decreto di verifica preliminare (art. 171-bis c.p.c.). Di conseguenza, la causa deve proseguire davanti al Tribunale di Venezia, che è stato confermato come giudice competente.
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Concorrenza sleale pura: vince il tribunale ordinario
La Corte di Cassazione ha chiarito i confini della competenza tra tribunali ordinari e sezioni specializzate in materia di impresa. Nel caso in esame, un'azienda italiana ha opposto un decreto ingiuntivo richiesto da un fornitore estero, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per la violazione di un patto di non concorrenza e di esclusiva. Il Tribunale di Mantova ha dichiarato la propria incompetenza a favore della Sezione Specializzata di Brescia, ritenendo la materia legata alla proprietà industriale. La Cassazione, accogliendo il regolamento di competenza d'ufficio, ha stabilito che la violazione di un patto di non concorrenza contrattuale costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale pura, priva di interferenze con marchi o brevetti. Di conseguenza, la competenza spetta al tribunale ordinario di Mantova, disponendo la riassunzione della causa entro sessanta giorni.
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Incompetenza territoriale: un ritardo formale decide la causa
La Società Appaltatrice ha citato in giudizio La Società Consortile davanti al Tribunale di Velletri per ottenere la restituzione di somme pagate indebitamente. La Società Consortile ha eccepito l'incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Pescara, ma lo ha fatto in modo incompleto nella comparsa di risposta e ha sollevato l'esistenza di un foro convenzionale esclusivo solo tardivamente nelle memorie successive. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della Società Incorporante (subentrata alla prima), ha stabilito che l'eccezione di incompetenza territoriale deve contestare specificamente tutti i possibili criteri di collegamento e che il foro convenzionale non può essere eccepito in ritardo. Di conseguenza, la competenza è stata definitivamente radicata presso il Tribunale di Velletri.
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Modificazione della competenza per territorio: Torino batte Milano
Un'azienda consorziata ha citato in giudizio il proprio consorzio mandatario e la società fornitrice di energia elettrica davanti al Tribunale di Torino, contestando i costi eccessivi della fornitura. La società fornitrice ha eccepito l'incompetenza territoriale di Torino, richiamando la clausola del contratto che prevedeva il foro esclusivo di Milano. Il Tribunale ha accolto l'eccezione, separando le cause. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che la presenza di più domande connesse contro diversi soggetti consente la modificazione della competenza per territorio. Poiché il consorzio non era vincolato alla clausola sul foro di Milano, l'eccezione del fornitore era incompleta e inammissibile, non avendo contestato la competenza anche secondo i criteri generali per tutti i convenuti. La Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Torino per l'intera controversia.
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Clausole vessatorie nei contratti online: la spunta non basta
Una società cliente ha citato in giudizio il proprio fornitore di energia elettrica davanti al Tribunale di Viterbo, contestando un aumento unilaterale delle tariffe. Il fornitore ha eccepito l'incompetenza territoriale, invocando la clausola contrattuale che stabiliva il foro esclusivo di Roma, accettata online tramite una semplice spunta ("flag"). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società cliente, stabilendo che per l'efficacia delle clausole vessatorie nei contratti online (B2B) non basta una semplice spunta su una casella web. È invece necessaria una firma elettronica, anche leggera (come un codice OTP), che garantisca una specifica e consapevole approvazione scritta. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Viterbo, condannando il fornitore alle spese.
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