Alcune società di spedizione hanno citato in giudizio il gestore di due aeroporti, lamentando l'applicazione di tariffe eccessive per la subconcessione di uffici, in violazione delle norme sulla concorrenza. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda di restituzione delle somme pagate in eccedenza. Il gestore ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo per la prima volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile questo motivo per la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione. La Corte ha stabilito che anche le sezioni semplici possono rilevare l'inammissibilità del ricorso quando si è formato il giudicato interno sulla giurisdizione, poiché la mancata impugnazione della decisione implicita del primo giudice preclude qualsiasi contestazione successiva. La causa è stata quindi rimessa alla sezione semplice per gli altri motivi.
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