Un'impresa ottiene un contributo pubblico per l'acquisto di un nuovo macchinario, ma l'ente erogatore lo riduce in fase di rendicontazione. La motivazione è una presunta sopravvalutazione del veicolo usato dato in permuta. Nasce un conflitto sulla corretta giurisdizione: il giudice ordinario, a tutela del diritto al pagamento, o il giudice amministrativo, per contestare un atto della P.A.? La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della questione sulla giurisdizione per i contributi pubblici, soprattutto nelle procedure 'a sportello' dove la discrezionalità dell'ente è minima, non decide. La Corte rimette il caso alle sue Sezioni Unite per ottenere un principio di diritto chiaro e definitivo, che possa guidare i casi futuri.
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