L'Imputato ha presentato una dichiarazione di ricusazione del giudice penale, sostenendo che lo stesso magistrato avesse fatto parte, vent'anni prima, del collegio che gli aveva negato la revoca di una misura di prevenzione. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la ricusazione del giudice deve essere proposta tassativamente entro tre giorni dal momento in cui la parte ha conoscenza della causa di incompatibilità. Poiché l'imputato era già in possesso del vecchio decreto contenente il nome del magistrato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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