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Art. 364 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 364 Codice di Procedura Penale

Staffetta droga: prova della colpevolezza del passeggero
La Cassazione analizza un caso di staffetta droga. Annullata con rinvio la condanna del passeggero, ritenuta fondata su una prova indiziaria debole (l'attribuzione di un cellulare). Confermata invece la condanna del conducente dell'auto apripista, il cui ruolo è stato considerato essenziale e provato a prescindere dalla titolarità del telefono.
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Fatto di lieve entità: quando le quantità escludono l’attenuante
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per detenzione di ingenti quantitativi di eroina e marijuana. L'imputato sosteneva di aver solo ospitato i veri trafficanti, ignorando la droga nascosta nella sua proprietà. La Corte ha confermato la condanna, escludendo l'applicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità a causa delle enormi quantità di stupefacenti (2 kg di eroina e 4 kg di marijuana), delle modalità di occultamento e del coinvolgimento in un circuito di spaccio trans-regionale, ritenendo tali elementi decisivi.
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Inutilizzabilità intercettazioni: illegittimità a monte
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso straordinario con cui si lamentava l'inutilizzabilità intercettazioni telefoniche derivanti da un'acquisizione di numeri di telefono ritenuta illegittima. La Corte ribadisce che il principio del "frutto dell'albero avvelenato" non si applica nell'ordinamento italiano, pertanto l'eventuale vizio di un atto investigativo a monte non si trasmette ai successivi decreti autorizzativi delle intercettazioni, che sono atti autonomi e validi.
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Aggravante ingente quantitativo: annullamento parziale
Un soggetto è stato condannato per coltivazione di stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantitativo. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale ma ha annullato la sentenza limitatamente alla suddetta aggravante. Il motivo risiede in un errore di calcolo e in una motivazione contraddittoria da parte della Corte d'Appello, che non ha correttamente valutato se la quantità di principio attivo (THC) superasse la soglia legale di 2 kg. Il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio su questo specifico punto.
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