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Art. 364 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 364 Codice di Procedura Penale

Coltivazione di Stupefacenti: Nullità Procedurale non Salva dalla Condanna
Un individuo è stato condannato per coltivazione di stupefacenti, avendo piantato 30 esemplari di cannabis. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'inutilizzabilità delle prove per vizi nella campionatura e chiedendo la riqualificazione del fatto come lieve entità. Ha inoltre invocato la prescrizione del reato e il riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la nullità della campionatura non rende inutilizzabile la prova della coltivazione di stupefacenti, se le piante sono idonee a produrre droga. La lieve entità è stata esclusa per la professionalità della coltivazione. Le attenuanti generiche sono state negate per precedenti penali. La prescrizione non era maturata.
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Dichiarazioni spontanee senza difensore: stop alle misure
La Procura ha richiesto misure cautelari per vari indagati sulla base di dichiarazioni spontanee rese da un soggetto che si era presentato all'autorità giudiziaria. Il Pubblico Ministero aveva contestato formalmente i fatti e rivolto gli avvisi di legge senza tuttavia garantire l'assistenza né il preventivo avviso al difensore. Il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato le misure ritenendo tali dichiarazioni inutilizzabili. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, respingendo il ricorso della pubblica accusa. Quando il magistrato contesta formalmente gli addebiti a chi si presenta, l'atto assume il valore di interrogatorio formale. Di conseguenza, l'assenza del difensore e del relativo preavviso rende le dichiarazioni radicalmente inutilizzabili sia contro il dichiarante sia verso terzi.
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Campionatura di sostanze stupefacenti: l’omesso avviso salva la difesa
L'Imputato era stato condannato per il trasporto e la detenzione di oltre cinquantaquattro chili di marijuana. La difesa ha impugnato la sentenza denunciando la nullità delle operazioni di prelievo dei campioni, eseguite dalla polizia scientifica senza il preventivo avviso al difensore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la campionatura di sostanze stupefacenti effettuata senza garanzie difensive è nulla. Sebbene tale nullità non invalidi il sequestro dell'intera sostanza, essa impedisce di estendere i risultati dell'analisi chimica sul principio attivo all'intero quantitativo sequestrato per contestare l'aggravante dell'ingente quantità. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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