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Art. 364 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 364 Codice di Procedura Penale

Riconoscimento vocale della polizia valido: carcere confermato
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per un tentato assalto a un portavalori ha impugnato il provvedimento restrittivo. La difesa ha eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni e del riconoscimento vocale operato dagli agenti di polizia. Secondo il ricorrente, la comparazione fonica avrebbe richiesto la presenza del difensore e una perizia tecnica d'ufficio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso confermando la misura carceraria. I giudici hanno chiarito che l'identificazione della voce da parte degli operanti costituisce un atto investigativo atipico pienamente lecito. Tale accertamento non necessita delle formalità della ricognizione personale o di perizie foniche obbligatorie, specie quando concorrono elementi a supporto come contatti con complici e la disponibilità di armi ed esplosivi.
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Auto a noleggio: valido il sequestro probatorio
I Carabinieri fermano un'autovettura noleggiata, sospettata di essere servita per una tentata rapina. Le forze dell'ordine eseguono una perquisizione e procedono al sequestro probatorio del mezzo e di vari indumenti. L'indagato contesta la misura, lamentando la mancata informativa sul diritto all'assistenza legale, l'assenza di flagranza e il danno economico per il noleggio dell'auto. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi respingono la richiesta difensiva. I giudici chiariscono che l'eventuale irregolarità della perquisizione non rende nullo il sequestro probatorio di cose pertinenti al reato. Inoltre, chi guida un veicolo a noleggio non vanta un interesse concreto e attuale alla restituzione per ragioni meramente contrattuali. L'indagato perde il ricorso ed è condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Coltivazione di cannabis: canapa light fittizia e condanna penale
La vicenda nasce dalla contestazione di una coltivazione di cannabis effettuata sotto lo schermo di un'attività agricola formalmente lecita. Le Forze dell'Ordine hanno sequestrato centinaia di piante e sacchetti con infiorescenze. Gli esami tecnici hanno riscontrato un principio attivo stupefacente ampiamente superiore alla soglia di tolleranza dello 0,6 percento stabilita per la canapa industriale. La difesa ha sostenuto l'inutilizzabilità delle analisi per mancato avviso al difensore durante le operazioni di campionamento. Gli imputati hanno però richiesto il giudizio abbreviato condizionato a una perizia tossicologica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati. La Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di rito abbreviato sana i difetti intermedi di campionamento e ha confermato la condanna per la natura stupefacente delle piante, condannando entrambi i ricorrenti al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sequestro probatorio smartphone illegittimo: la Cassazione annulla
La Corte di Cassazione ha annullato il sequestro probatorio di uno smartphone a un indagato per diffamazione e molestie. Il provvedimento è stato giudicato illegittimo perché 'esplorativo' e sproporzionato. Il decreto del Pubblico Ministero non specificava le ragioni precise del sequestro dell'intero dispositivo, né i criteri di selezione dei dati o un termine per la loro analisi e la restituzione del telefono. La Corte ha stabilito che un sequestro probatorio smartphone deve essere sempre motivato in modo puntuale per bilanciare le esigenze di indagine con il diritto alla privacy. Di conseguenza, il sequestro è stato annullato e il dispositivo restituito al proprietario.
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Fatto di lieve entità: quando le quantità escludono l’attenuante
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per detenzione di ingenti quantitativi di eroina e marijuana. L'imputato sosteneva di aver solo ospitato i veri trafficanti, ignorando la droga nascosta nella sua proprietà. La Corte ha confermato la condanna, escludendo l'applicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità a causa delle enormi quantità di stupefacenti (2 kg di eroina e 4 kg di marijuana), delle modalità di occultamento e del coinvolgimento in un circuito di spaccio trans-regionale, ritenendo tali elementi decisivi.
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