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Art. 364 Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

Altri anni per Art. 364 Codice di Procedura Penale

Campionatura di sostanze stupefacenti: l’omesso avviso salva la difesa
L'Imputato era stato condannato per il trasporto e la detenzione di oltre cinquantaquattro chili di marijuana. La difesa ha impugnato la sentenza denunciando la nullità delle operazioni di prelievo dei campioni, eseguite dalla polizia scientifica senza il preventivo avviso al difensore. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la campionatura di sostanze stupefacenti effettuata senza garanzie difensive è nulla. Sebbene tale nullità non invalidi il sequestro dell'intera sostanza, essa impedisce di estendere i risultati dell'analisi chimica sul principio attivo all'intero quantitativo sequestrato per contestare l'aggravante dell'ingente quantità. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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Giudizio abbreviato e prove: contestare dopo la scelta è inutile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per coltivazione e detenzione di ingenti quantitativi di marijuana. La difesa contestava l'identificazione del soggetto tramite intercettazioni e l'utilizzabilità delle analisi chimiche eseguite senza preavviso difensivo. I giudici hanno chiarito che, nel rito speciale prescelto, opera il principio del **giudizio abbreviato e prove**, per cui l'imputato accetta lo stato degli atti esistenti al momento della richiesta. Inoltre, l'omesso avviso per il campionamento non inficia la validità del sequestro. La condanna a quattro anni e quattro mesi di reclusione è stata quindi confermata, con l'aggiunta delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Traffico di droga: la Cassazione conferma condanne
La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per due imputati coinvolti in un vasto traffico di droga. Il caso riguardava l'importazione di 190 kg di marijuana tramite un aereo privato. I ricorsi, basati su presunta incompetenza territoriale, vizi di motivazione e questioni procedurali, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto provato il ruolo di organizzatore di uno degli imputati e la consapevole partecipazione del co-pilota, basandosi su un solido compendio probatorio composto da intercettazioni e appostamenti.
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