Un Assessore regionale impugna l'ordine della Procura contabile di presentare la resa del conto giudiziale per le spese effettuate con la carta di credito istituzionale. La Corte dei conti ligure rigetta l'opposizione, ritenendo l'amministratore un agente contabile. Le Sezioni Unite della Cassazione accolgono il ricorso dell'Assessore, escludendo che il semplice utilizzo della carta di credito configuri la qualifica di agente contabile. La Corte chiarisce che la gestione della carta fa capo all'economo regionale, unico vero agente contabile, mentre l'utilizzatore risponde solo in sede amministrativa o per eventuale responsabilità erariale. Di conseguenza, la Cassazione dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, esonerando l'Assessore dall'obbligo di resa del conto giudiziale.
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