Un'impresa capofila di un raggruppamento temporaneo vinceva una gara d'appalto per servizi ospedalieri. La seconda classificata impugnava l'aggiudicazione denunciando la mancanza dei requisiti di regolarità fiscale in capo alla vincitrice, gravata da debiti tributari non impugnati per milioni di euro. Il Consiglio di Stato annullava l'aggiudicazione, chiarendo che la sospensione amministrativa della riscossione non elimina la definitività del debito fiscale scaduto. La ditta esclusa ricorreva in Cassazione lamentando il superamento dei limiti della giurisdizione da parte del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l'interpretazione delle norme sulla regolarità fiscale spetta al giudice amministrativo e non costituisce un eccesso di potere giurisdizionale, confermando l'esclusione della società dalla gara.
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