Una promittente venditrice stipulava un preliminare di compravendita immobiliare ma non si presentava al rogito. La stessa parte ometteva di eseguire il frazionamento del terreno e pretendeva il pagamento integrale immediato senza la rateizzazione convenuta. Gli acquirenti avviavano la procedura arbitrale. L'arbitro accertava l'inadempimento della venditrice, confermava la validità del contratto con piano di rate e liquidava il danno in via equitativa. La venditrice proponeva l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'Appello, che respingeva il gravame. La donna ricorreva quindi in Cassazione lamentando vizi istruttori, travalicamento dei poteri arbitrali ed errata quantificazione del danno. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la piena validità della pronuncia arbitrale e condannando la ricorrente al pagamento delle spese giudiziarie.
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