Un istituto di credito iscriveva ipoteca giudiziale sui beni di una società debitrice. Poco dopo, l'azienda presentava domanda di concordato preventivo con riserva. Il Tribunale dichiarava inammissibile il concordato per omesso deposito del piano e, successivamente, dichiarava il fallimento della società. La banca chiedeva l'ammissione al passivo come creditore privilegiato ipotecario. Il giudice delegato e il Tribunale revocavano l'ipoteca, collocando il credito al rango chirografario (senza garanzie) per effetto della retrodatazione del periodo sospetto alla data di presentazione del concordato. La banca ricorreva in Cassazione, sostenendo che la mancata ammissione al concordato impedisse di anticipare il calcolo temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando la piena validità della retrodatazione a tutela della massa dei creditori.
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