Un dipendente rassegna le proprie dimissioni dopo il rifiuto aziendale di concedergli un periodo di aspettativa non retribuita. Successivamente, il lavoratore impugna l'atto e richiede l'annullamento delle dimissioni per violenza morale, sostenendo che il diniego datoriale costituisse una pressione psicologica ingiusta volta a costringerlo all'abbandono del posto. La Corte d'Appello respinge la richiesta, affermando che il semplice diniego di un'aspettativa non integra una minaccia coercitiva. La Corte di Cassazione conferma integralmente la decisione e dichiara inammissibile il ricorso del dipendente, condannandolo alle spese processuali. I giudici hanno chiarito che il rifiuto datoriale rientra nella gestione del rapporto e non costituisce violenza morale se privo di un male ingiusto.
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