Un investitore ha contestato il debito accumulato per uno scoperto di conto corrente presso un istituto bancario estero, chiedendo l'annullamento delle operazioni per mancanza di forma scritta e per le irregolarità commesse dal proprio fiduciario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'investitore, confermando la sua condanna al pagamento di oltre quattrocentomila euro. I giudici hanno chiarito che gli ordini di investimento verbali sono pienamente validi quando la clausola del contratto quadro stabilisce che le istruzioni siano impartite 'di norma per iscritto' e non a pena di nullità. Inoltre, la responsabilità del procuratore speciale, che ha agito su mandato dell'investitore e non come promotore della banca, ricade interamente sul cliente. L'investitore dovrà quindi saldare il debito e pagare le spese di lite.
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