L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento a una società di persone e alle sue due socie per il recupero di imposte IRAP e IRPEF. La società e le socie hanno contestato gli atti, ottenendo ragione nei primi due gradi di giudizio. Successivamente, il Fisco ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata delle liti tributarie, versando l'importo dovuto ed esibendo la prova del pagamento. L'Ufficio non ha notificato alcun diniego. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
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