Un ex direttore amministrativo di un'ASL, anche avvocato, ha chiesto compensi professionali per attività legale svolta per l'ente. La Corte d'Appello ha negato il diritto, richiamando un precedente giudicato che aveva stabilito che le prestazioni rientravano nel rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un conflitto di giudicati e la necessità di nuove prove. La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ribadito che l'efficacia del giudicato esterno prevale, anche se basato su diverse prove, e che l'onere di provare il passaggio in giudicato spetta a chi lo eccepisce. La Corte ha confermato che il diritto a compensi aggiuntivi per un dipendente pubblico richiede una specifica previsione normativa o contrattuale.
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