Un dipendente aziendale ha richiesto il pagamento di differenze retributive per aver svolto mansioni di agente unico, accumulando compiti di guida, carico e consegna merci. L'azienda ha impugnato la decisione proponendo ricorso in Cassazione e sostenendo che i nuovi contratti collettivi avessero superato la precedente indennità compensativa. La Corte di Cassazione ha confermato la vittoria del lavoratore, riaffermando il principio di irriducibilità della retribuzione. I giudici hanno chiarito che l'indennità per compiti aggiuntivi ha natura retributiva e non può essere cancellata o ridotta unilateralmente dal datore di lavoro, neppure alla scadenza dell'accordo aziendale, in mancanza di effettivi cambiamenti organizzativi o del consenso del lavoratore. L'azienda è stata quindi condannata al rimborso delle spese processuali.
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