L'Agenzia delle Entrate ha richiesto a un Contribuente il pagamento di imposte (ipotecaria, di registro e catastale) su una sentenza civile che aveva trasferito la proprietà di un immobile. Il Contribuente contestava, sostenendo l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. I giudici di primo e secondo grado gli avevano dato ragione. La Corte di Cassazione, invece, ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che la sentenza che trasferisce un immobile è soggetta a imposta di registro proporzionale, non fissa, e che il principio di alternatività non si applica in questo contesto, poiché la sentenza ha un effetto traslativo della proprietà. La Corte ha quindi rigettato la richiesta iniziale del Contribuente.
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