La vicenda riguarda la gara d'appalto per la gestione delle piscine comunali scoperte. Il Sindaco, un dirigente comunale e il referente di una società sportiva concordavano modifiche ai criteri di punteggio del bando prima della pubblicazione, favorendo l'ente locale interessato. Il Tribunale condannava gli imputati, ma la Corte d'Appello li assolveva ritenendo le condotte mere irregolarità formali coerenti con l'indirizzo politico. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione nei confronti dei tre principali soggetti, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale. I giudici di legittimità hanno chiarito che la turbata libertà degli incanti si consuma anche solo mettendo in pericolo la regolarità della gara attraverso intese collusive preventive e scambio di bozze riservate. La Corte d'Appello ha violato l'obbligo di motivazione rafforzata, omettendo di confutare puntualmente le prove dell'illecito condizionamento.
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