Un condomino ha contestato una delibera condominiale relativa al riparto delle spese per lavori di ristrutturazione, sostenendo un difetto di maggioranza e chiedendo la rettifica del verbale. In primo grado, la sua domanda di annullamento della delibera è stata accolta. In appello, però, la sentenza è stata ribaltata: la domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività, non avendo il condomino rispettato il termine per l'impugnazione delibera condominiale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del condomino e sottolineando l'importanza dei termini processuali e la preclusione delle domande non riproposte in appello.
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