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Art. 346 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 346 Codice di Procedura Civile

Produzione documentale in appello: il Fisco vince sulla società
Una società riceveva un avviso di accertamento per imposte non pagate a causa di costi ritenuti inesistenti. In primo grado, i giudici annullavano l'atto per difetto di delega del firmatario. In appello, l'Agenzia delle Entrate dimostrava la validità della delega producendo nuovi documenti, mentre la società rimaneva contumace. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che la produzione documentale in appello è sempre ammessa nel processo tributario ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, anche se i documenti erano già disponibili in precedenza. Inoltre, la Corte ha chiarito che le difese di merito non riproposte in appello dalla parte contumace si intendono rinunciate. La società perde definitivamente la causa e deve pagare le imposte e il doppio contributo unificato.
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Contratto firmato ma senza fondi: nullità del contratto pubblico
Un'impresa esegue lavori per un Comune, ma il contratto viene dichiarato nullo per mancanza del preventivo impegno di spesa e della copertura finanziaria. La Corte d'Appello rigetta la domanda di pagamento dell'impresa. Quest'ultima ricorre in Cassazione, lamentando anche il mancato esame della richiesta subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento. La Cassazione rigetta il ricorso, confermando la nullità del contratto pubblico. La Corte stabilisce che la mancanza di copertura finanziaria determina la nullità del contratto pubblico, escludendo l'affidamento incolpevole del privato. Inoltre, la domanda subordinata di indennizzo si considera rinunciata se non viene riproposta in appello in modo specifico, non bastando un generico richiamo alle difese del primo grado. L'impresa perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Cointestazione dossier titoli: la banca paga ma il coerede perde
Una coerede contesta alla banca il trasferimento di titoli ereditari a favore del fratello, avvenuto nonostante la sua formale opposizione scritta. La Corte d'Appello accerta la paritaria cointestazione dossier titoli e condanna la banca a risarcire la donna, obbligando il fratello a rimborsare l'istituto di credito per aver incassato più della sua quota. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del fratello. I giudici confermano che l'opposizione di un cointestatario blocca la facoltà di disposizione disgiunta. Inoltre, il fratello avrebbe dovuto proporre appello incidentale per contestare la comproprietà dei titoli stabilita in primo grado. Vince la coerede, mentre il fratello deve rimborsare la banca e pagare le spese processuali.
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