La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di millantato credito, successivamente riqualificato in traffico di influenze illecite. L'imputato sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. I giudici hanno chiarito che, nonostante la riforma legislativa del 2019 abbia formalmente abrogato il millantato credito facendolo confluire nel reato di traffico di influenze illecite, esiste una piena continuità tra le due norme. Per il calcolo della prescrizione si deve applicare la nuova pena massima di quattro anni e sei mesi di reclusione, in quanto più favorevole rispetto alla disciplina precedente. Di conseguenza, considerando anche la recidiva qualificata dell'imputato, i termini di prescrizione non erano ancora decorsi al momento della sentenza d'appello. Il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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