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Art. 339 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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Remissione di querela: condanna annullata ma spese confermate
Due soggetti subiscono una condanna per il reato di truffa ai danni di un cittadino. I condannati presentano ricorso davanti ai giudici di legittimità per contestare la decisione. Durante la fase del ricorso, la vittima presenta formale remissione di querela verso gli autori del fatto. Il difensore degli imputati accetta regolarmente l'atto in virtù di specifica procura. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del reato per sopravvenuta remissione della persona offesa e annulla la condanna senza rinvio. Tuttavia, i giudici pongono le spese del procedimento a carico degli imputati poiché le parti non hanno concordato diversamente nell'accordo.
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Remissione di querela: la condanna per truffa viene cancellata
L'Imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa semplice ai danni della Persona Offesa. Successivamente alla sentenza d'appello, la Persona Offesa ha formalizzato la remissione di querela, regolarmente accettata dall'Imputato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che la remissione di querela, intervenuta e accettata durante il giudizio di legittimità, estingue il reato. Tale estinzione cancella anche le condanne civili al risarcimento dei danni. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo le spese del procedimento a carico dell'Imputato in assenza di accordi contrari.
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Remissione di querela: i requisiti di validità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, chiarendo i requisiti formali per una valida remissione di querela. La Corte ha stabilito che la remissione presentata dal difensore dell'imputato, priva delle formalità previste dall'art. 340 c.p.p., è inefficace. Inoltre, ha ribadito che l'acquisizione di una sentenza di assoluzione per i coimputati in un altro procedimento non vincola la decisione del giudice, che mantiene la sua autonomia valutativa.
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