L'Imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa semplice ai danni della Persona Offesa. Successivamente alla sentenza d'appello, la Persona Offesa ha formalizzato la remissione di querela, regolarmente accettata dall'Imputato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, stabilendo che la remissione di querela, intervenuta e accettata durante il giudizio di legittimità, estingue il reato. Tale estinzione cancella anche le condanne civili al risarcimento dei danni. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo le spese del procedimento a carico dell'Imputato in assenza di accordi contrari.
Continua »