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Art. 339 Codice di Procedura Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 339 Codice di Procedura Penale

Remissione della querela: annullata condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19576/2024, ha annullato una condanna a seguito di un ricorso per errore di fatto. La Corte aveva precedentemente dichiarato inammissibile un ricorso senza considerare la remissione della querela, depositata ritualmente. La sentenza stabilisce che l'estinzione del reato per remissione della querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, portando all'annullamento della condanna.
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Remissione di querela: prevale sull’inammissibilità
La Corte di Cassazione ha corretto un proprio errore di fatto, revocando un'ordinanza di inammissibilità. La Corte ha stabilito che la remissione di querela, presentata e accettata prima della decisione, estingue il reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la sentenza di condanna per truffa è stata annullata senza rinvio, dichiarando il reato estinto.
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Remissione di querela in Cassazione: reato estinto
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per truffa a seguito della remissione di querela intervenuta tra la vittima e l'imputata. La decisione stabilisce che, se l'atto è formalmente valido e tempestivo, la remissione di querela prevale e determina l'estinzione del reato anche se presentata durante il giudizio di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna, separandola da un altro reato precedentemente unito in continuazione, la cui pena torna ad essere pienamente esecutiva.
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Furto in chiesa: la Cassazione esclude un’aggravante
Un uomo condannato per furto in chiesa da una cassetta delle elemosine ricorre in Cassazione. La Corte esclude l'aggravante della destinazione a pubblica reverenza, ritenendo il denaro strumentale al culto. Di conseguenza, il reato diviene procedibile a querela e, essendo questa stata rimessa, viene dichiarato estinto.
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