La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un atto di appello proposto da un professionista dopo che lo stesso era stato dichiarato fallito. La controversia originava dalla risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per mancato pagamento del prezzo. Il punto centrale della decisione riguarda la capacità processuale del fallito, la quale viene meno automaticamente con l'apertura del fallimento per tutte le liti di natura patrimoniale. Poiché l'appello era stato notificato dal soggetto già privo di poteri, la relativa procura alle liti è stata considerata inesistente. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la successiva costituzione della curatela non può sanare retroattivamente un atto nullo, né è applicabile la sanatoria prevista dal codice di procedura civile per i procedimenti instaurati prima della riforma del 2022.
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