L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava un avviso di accertamento. Il contribuente è deceduto dopo la discussione di primo grado, ma il suo difensore non ha dichiarato il decesso. L'Ufficio ha quindi notificato l'appello presso il difensore originario. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che andasse notificato agli eredi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, riaffermando il principio della ultrattività del mandato alla lite. Se la morte del cliente non viene dichiarata formalmente in udienza o notificata dall'avvocato, quest'ultimo continua a rappresentare la parte. Di conseguenza, la notifica dell'appello presso il difensore domiciliatario è pienamente valida. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo giudizio.
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