L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che annullava un accertamento sulla rendita catastale di alcuni immobili. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello del Fisco perché eseguito tramite posta privata, ritenendo la notifica inesistente. La Cassazione ha chiarito che la notifica a mezzo posta privata senza licenza non è inesistente, ma nulla. Tuttavia, tale nullità non può essere sanata retroattivamente se l'atto giunge al destinatario oltre la scadenza dei termini. Poiché la società privata non ha potere di autocertificazione sulla data di spedizione, fa fede solo la ricezione. Essendo l'atto arrivato ai contribuenti oltre il termine semestrale, la Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando l'inammissibilità dell'appello per tardività. I contribuenti hanno vinto definitivamente.
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