Un Ente Pubblico e una Società di costruzioni si sono affrontati in giudizio nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione avviata a seguito di un pignoramento basato su un contratto di locazione. Dopo la sentenza di secondo grado, entrambe le parti hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'Ente sia quello incidentale della Società per tardività della notifica. I giudici hanno chiarito che, sebbene operasse la sospensione straordinaria dei termini dovuta all'emergenza sanitaria del 2020, alla materia dell'opposizione all'esecuzione non si applica la sospensione feriale estiva. Poiché le notifiche sono avvenute a novembre 2020, oltre il termine scaduto ad ottobre, i ricorsi sono decaduti. Le spese di giudizio sono state interamente compensate e ad entrambe le parti è stato addebitato il raddoppio del contributo unificato.
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