Un indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti, contesta la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria che ha confermato la misura restrittiva. Il difensore trasmette l'impugnazione alla cancelleria del giudice del riesame inviandola tramite posta elettronica certificata nel giugno 2026. La Suprema Corte dichiara l'atto inammissibile senza entrare nel merito delle ragioni difensive. I giudici rilevano che il deposito del ricorso via PEC non è più consentito dopo la scadenza del regime transitorio fissata al 31 marzo 2026. Da aprile 2026 vige infatti l'obbligo assoluto di utilizzare esclusivamente il portale telematico dedicato agli atti penali, salvo un blocco tecnico certificato del sistema. Di conseguenza, il detenuto resta in carcere ed è condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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