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Art. 311 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 311 Codice di Procedura Penale

deposito telematico del ricorso: stop alla PEC nel penale
Un indagato ha contestato l'ordinanza del tribunale della libertà inviando l'atto tramite posta elettronica certificata anziché tramite il portale telematico ministeriale. Il difensore ha giustificato tale scelta allegando una schermata per attestare l'impossibilità informatica di selezionare l'ufficio competente sul portale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge fissa il deposito telematico del ricorso come canale esclusivo per gli atti cautelari a partire dal primo aprile 2026. L'invio tramite PEC rimane vietato, salvo un malfunzionamento del sistema telematico formalmente attestato dai vertici dell'ufficio giudiziario o dal Ministero. Una semplice schermata non prova un guasto tecnico generale o prolungato. L'indagato ha quindi perso la possibilità di far valutare i propri motivi di difesa ed è stato condannato alle spese di giustizia e a tremila euro di sanzione.
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Deposito telematico del ricorso: la PEC costa l’inammissibilità
Un indagato agli arresti domiciliari per reati in materia di armi impugna la misura davanti alla Corte di Cassazione. Il difensore trasmette l'atto tramite posta elettronica certificata anziché caricarlo sul portale ministeriale, allegando uno screenshot che attesta un errore di sistema durante un tentativo di invio. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione. La legge impone il deposito telematico del ricorso sul portale come modalità esclusiva. L'invio tramite PEC non è più consentito, salvo un malfunzionamento informatico ufficialmente certificato dai vertici giudiziari o una prova rigorosa di impedimento assoluto, requisiti non soddisfatti da una semplice schermata informatica.
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Deposito telematico dell’impugnazione: il PM perde la causa
Il Tribunale di Brescia ha accolto l'appello cautelare di un indagato per traffico di stupefacenti, revocando la custodia in carcere per difetto di attualità delle esigenze cautelari. La Procura ha contestato la scarcerazione proponendo ricorso per cassazione. L'accusa ha tuttavia depositato l'atto d'impugnazione in formato cartaceo presso la cancelleria invece di utilizzare i canali digitali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il mancato rispetto della disciplina sul deposito telematico dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, scaduto il periodo transitorio il 31 marzo 2026, la modalità telematica tramite portale è obbligatoria ed esclusiva. L'omissione della forma telematica non ammette equipollenti in assenza di un malfunzionamento informatico debitamente certificato. La decisione di scarcerazione è dunque diventata definitiva a favore dell'indagato.
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Deposito telematico dell’impugnazione: la PEC costa il carcere
Un indagato, detenuto in carcere per reati di droga, ha contestato il mantenimento della misura cautelare tramite il proprio difensore. L'avvocato ha inoltrato il ricorso per cassazione tramite posta elettronica certificata nel maggio 2026, sostenendo l'assenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle ragioni difensive. I giudici hanno chiarito che il deposito telematico dell'impugnazione deve avvenire obbligatoriamente attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. La disciplina transitoria che consentiva l'inoltro via PEC è infatti scaduta il 31 marzo 2026. L'ordinanza di carcerazione resta valida e l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Deposito del ricorso via PEC: stop all’atto, sequestro valido
L'imputata richiede la restituzione del proprio telefono cellulare, trattenuto sotto sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento penale. I giudici di merito respingono l'istanza, sostenendo che l'interessata debba attendere la definitività del verdetto per rivolgersi al giudice dell'esecuzione. Contro tale decisione, il difensore propone ricorso per cassazione avvalendosi della posta elettronica certificata nel giugno 2026. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per vizio di forma. I giudici di legittimità stabiliscono che il deposito del ricorso via PEC non è più consentito a partire dal 1° aprile 2026 per le impugnature cautelari reali. La difesa doveva utilizzare unicamente il portale ministeriale telematico, in assenza di un guasto tecnico formalmente certificato. L'imputata perde l'impugnazione e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e di una sanzione economica.
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Deposito telematico dell’impugnazione cautelare e ricorso
Un indagato sottoposto alla revoca degli arresti domiciliari e al ripristino della custodia in carcere ha contestato il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione. Il difensore ha presentato il ricorso in formato cartaceo direttamente presso la cancelleria del tribunale competente, anziché utilizzare il portale ministeriale dedicato. La Corte ha chiarito che il deposito telematico dell'impugnazione cautelare è obbligatorio a partire dal primo aprile 2026 e che la consegna su supporto cartaceo non è più consentita, a meno che non sia ufficialmente attestato un malfunzionamento del sistema digitale. Poiché la difesa non ha documentato alcun guasto informatico, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi difensivi sulla misura custodiale. L'indagato resta pertanto in carcere e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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PEC bocciata: vince il deposito telematico del ricorso
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di droga ha impugnato il provvedimento restrittivo. Il difensore ha inviato l'atto tramite posta elettronica certificata dopo il termine perentorio del 31 marzo 2026. Dal primo aprile 2026 la normativa impone il deposito telematico del ricorso esclusivamente attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Il Procuratore Generale ha quindi eccepito l'irregolarità della trasmissione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi relativi alla libertà personale. L'omesso utilizzo del portale dedicato, in assenza di malfunzionamenti accertati, preclude l'accesso al giudizio di legittimità. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Deposito del ricorso via PEC: perché la Cassazione lo boccia
Il Tribunale del riesame confermava la custodia cautelare in carcere per un indagato per reati di sostanze stupefacenti. La difesa proponeva ricorso per cassazione contestando la competenza territoriale del giudice, i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Tuttavia, il difensore trasmetteva l'atto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio giudiziario anziché utilizzare l'apposito portale telematico. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La legge vieta il deposito del ricorso via PEC per le misure cautelari dopo la scadenza del regime transitorio fissata al 31 marzo 2026. L'indagato resta in carcere ed è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione via PEC: scatta l’inammissibilità
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di droga ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame. La difesa ha inoltrato il ricorso per cassazione via PEC alla cancelleria del tribunale dopo la scadenza del regime transitorio di digitalizzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, terminata la fase transitoria, gli atti difensivi in materia cautelare devono transitare obbligatoriamente dal portale telematico dedicato. L'invio della posta elettronica certificata ordinaria non è più consentito e rende irricevibile il gravame, salva la prova di un guasto informatico accertato.
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Deposito telematico del ricorso: la PEC non evita il carcere
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati associativi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Il difensore ha trasmesso l'atto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio giudiziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza valutare i motivi difensivi. I giudici hanno chiarito che il deposito telematico del ricorso deve avvenire tramite il portale telematico dedicato e non più via posta certificata. Con la scadenza del periodo transitorio, l'uso della posta elettronica comune non ha più valore legale, a meno che non vi sia un blocco accertato dei sistemi. L'indagato resta in custodia carceraria e deve versare tremila euro alla cassa statale oltre alle spese processuali.
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Deposito del ricorso via PEC: stop della Cassazione
Un indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti, contesta la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria che ha confermato la misura restrittiva. Il difensore trasmette l'impugnazione alla cancelleria del giudice del riesame inviandola tramite posta elettronica certificata nel giugno 2026. La Suprema Corte dichiara l'atto inammissibile senza entrare nel merito delle ragioni difensive. I giudici rilevano che il deposito del ricorso via PEC non è più consentito dopo la scadenza del regime transitorio fissata al 31 marzo 2026. Da aprile 2026 vige infatti l'obbligo assoluto di utilizzare esclusivamente il portale telematico dedicato agli atti penali, salvo un blocco tecnico certificato del sistema. Di conseguenza, il detenuto resta in carcere ed è condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Deposito telematico dell’impugnazione: no alla PEC
Un indagato sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio contesta la misura. La difesa sostiene l'assenza di reato perché l'uomo ha solo assaggiato la sostanza stupefacente per conto di terzi. Il difensore inoltra il ricorso per cassazione tramite posta elettronica certificata alla cancelleria del tribunale. I giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso senza esaminare il merito. La legge prescrive l'obbligo del deposito telematico dell'impugnazione tramite il portale dedicato della giustizia penale. La trasmissione via PEC è consentita soltanto se un guasto dei sistemi informatici risulta formalmente attestato dai vertici ministeriali. L'omessa certificazione del blocco tecnico rende nullo l'invio alternativo e comporta la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Ricorso penale via PEC bocciato: domiciliari confermati
Un indagato agli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ha impugnato l'ordinanza cautelare davanti alla Cassazione. La difesa ha inoltrato l'atto via posta certificata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso penale via PEC, spiegando che, con l'esaurimento della disciplina transitoria, le impugnazioni cautelari devono essere caricate tassativamente sul portale ministeriale dedicato. L'invio tramite messaggio certificato non è più valido in assenza di un malfunzionamento informatico formalmente attestato. Di conseguenza, l'indagato resta sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e deve pagare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Scadenza dei termini e droga: eccezionali esigenze cautelari
La polizia giudiziaria ha fermato un uomo mentre trasportava quarantaquattro chilogrammi di cocaina nascosti all'interno di un'auto modificata. Il tribunale della libertà ha dichiarato decaduta la prima ordinanza di custodia in carcere per motivi formali legati ai termini procedurali. Subito dopo, il pubblico ministero ha disposto un nuovo fermo e il giudice ha ordinato nuovamente la custodia in carcere. La difesa ha presentato ricorso diretto in Cassazione sostenendo l'assenza di elementi nuovi. I giudici supremi hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. La Corte ha chiarito che il possesso di un quantitativo così ingente dimostra collegamenti stabili con il narcotraffico organizzato e fonda le eccezionali esigenze cautelari necessarie per confermare la detenzione.
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DASPO con obbligo di firma: ricorso tardivo e conferma
La Questura ha imposto a un tifoso il DASPO con obbligo di firma per otto anni in concomitanza con le partite della propria squadra di calcio. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura. Il tifoso ha presentato ricorso in Cassazione denunciando la mancanza di prove concrete, l'assenza dei filmati nel fascicolo e il difetto di motivazione sulla sua reale pericolosità sociale. La Suprema Corte ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il tifoso ha depositato l'atto a luglio, oltrepassando ampiamente il termine perentorio di quindici giorni scaduto a maggio. Di conseguenza, la misura restrittiva resta pienamente valida ed esecutiva, con la condanna del tifoso al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
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Riesame delle misure cautelari: stop al ricorso se rinunci agli indizi
Un uomo indagato per aver guidato un'associazione criminale finalizzata a complesse frodi carosello otteneva la sostituzione del carcere con i domiciliari. Nonostante l'esito parzialmente favorevole ottenuto attraverso il riesame delle misure cautelari, l'indagato ricorreva per Cassazione lamentando la tardività del deposito dell'ordinanza, contestando i gravi indizi di colpevolezza e criticando la valutazione sulle esigenze cautelari. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Il deposito dell'ordinanza è avvenuto entro i termini di legge. Inoltre, la difesa aveva rinunciato a discutere i gravi indizi davanti al tribunale competente e non poteva sollevare la questione per la prima volta davanti ai giudici di legittimità. I giudici hanno infine riscontrato un concreto pericolo di reiterazione delittuosa, confermando gli arresti domiciliari e condannando il ricorrente al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Stop al ricorso per cassazione a mezzo PEC: serve il portale
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere ha presentato istanza di revoca della misura, contestando l'inutilizzabilità di messaggi criptati acquisiti tramite ordine europeo di indagine. Dopo il rigetto da parte del Tribunale del Riesame, il difensore ha impugnato il provvedimento trasmettendo il ricorso per cassazione a mezzo PEC nel maggio 2026. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione senza esaminare i motivi difensivi. I giudici hanno chiarito che, scaduto il termine transitorio del 31 marzo 2026, gli atti in materia cautelare devono essere depositati esclusivamente mediante il portale dei servizi telematici. L'inoltro tramite posta elettronica certificata è consentito solo in presenza di un malfunzionamento del sistema telematico ufficialmente accertato o certificato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Revoca negata: ricorso convertito in appello cautelare
Una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari ha chiesto la revoca o la sostituzione della misura cautelare. I giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l'istanza, sostenendo la mancata notifica alle persone offese dal reato. La difesa dell'indagata ha proposto ricorso immediato in Cassazione, dimostrando la regolarità della notifica eseguita presso il legale delle persone offese. La Suprema Corte ha chiarito che contro il rigetto o l'inammissibilità dell'istanza di revoca non è consentito il ricorso diretto di legittimità, bensì lo strumento dell'appello cautelare davanti al Tribunale competente. I Supremi Giudici hanno quindi convertito l'atto in appello cautelare e trasmesso gli atti al Tribunale territoriale per la decisione sul merito.
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Sostituzione della misura cautelare: no al ricorso per saltum
Un uomo detenuto in carcere richiede la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre. La Corte d'appello respinge l'istanza a causa dell'opposizione manifestata dal proprietario dell'immobile in locazione. La difesa propone ricorso diretto per cassazione contestando la validità del dissenso del locatore. La Suprema Corte stabilisce che contro il rifiuto di modifica cautelare non è consentito il ricorso immediato per cassazione, ammesso solo per l'ordinanza genetica restrittiva. Tuttavia, i giudici di legittimità riqualificano l'impugnazione come appello cautelare e trasferiscono il fascicolo al Tribunale del riesame per la decisione nel merito. Il ricorrente resta temporaneamente in carcere in attesa della valutazione del collegio competente.
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Sequestro preventivo e rinvio: il ritardo non cancella il blocco
Una società edile e i suoi amministratori hanno subito un sequestro preventivo per oltre ventisette milioni di euro. L'accusa ipotizzava una truffa aggravata tramite crediti fiscali fittizi per lavori edilizi agevolati, successivamente ceduti a intermediari bancari. Dopo un primo annullamento della Corte di Cassazione finalizzato a ricalcolare il profitto effettivo, il tribunale ha ridotto la somma bloccata a venti milioni. I soggetti indagati hanno impugnato nuovamente l'ordinanza, sostenendo l'inefficacia del blocco per il superamento dei termini perentori di decisione durante la fase di rinvio. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, stabilendo che le scadenze tassative previste per le restrizioni della libertà personale non si applicano alle misure patrimoniali. Il sequestro preventivo resta quindi valido ed efficace per l'intero importo rideterminato dai giudici di merito.
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