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Art. 306 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 306 Codice di Procedura Civile

Rinuncia al ricorso per cassazione: nessun raddoppio
Una societa contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per il recupero dell'Iva e l'applicazione di sanzioni su operazioni soggettivamente inesistenti. Nel corso del giudizio di legittimita, la societa ha depositato formale atto di rinuncia. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. I giudici hanno stabilito che la Rinuncia al ricorso per cassazione non comporta l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione si applica infatti esclusivamente nei casi tipici di rigetto, inammissibilita o improcedibilita dell'impugnazione, e non puo essere estesa per analogia all'estinzione del giudizio.
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Rinuncia al ricorso tributario: stop alla lite sul terreno ICI
Un contribuente impugna un avviso di accertamento ICI del Comune relativo a un terreno parzialmente edificabile, rivendicandone la natura pertinenziale. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, il Comune propone ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo privato e depositano un atto di rinuncia congiunta. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso tributario e compensa le spese di lite tra le parti, chiudendo definitivamente la controversia senza entrare nel merito della natura del terreno.
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Rinuncia al ricorso: come l’accordo cancella la lite col Comune
Un Comune ha contestato la natura pertinenziale di un terreno di un contribuente, emettendo un accertamento ICI. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, la controversia è giunta in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo privato. Di conseguenza, hanno depositato un atto di rinuncia congiunta. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese legali come concordato tra le parti. La vicenda dimostra come l'accordo transattivo possa estinguere definitivamente una lite fiscale pendente.
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Rovina di edificio: accordo tra le parti ferma la Cassazione
Un Condominio subisce danni a causa dei lavori di demolizione e ricostruzione eseguiti sull'immobile adiacente, di proprietà di una Società. Il Condominio richiede il risarcimento dei danni. In appello, i giudici riconoscono la responsabilità della Società proprietaria per rovina di edificio ai sensi dell'articolo 2053 del Codice Civile. La Società propone ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo transattivo amichevole. La Società deposita quindi la formale rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente accettata dal Condominio. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo, dichiara l'estinzione del procedimento senza alcuna condanna alle spese di lite.
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Rinuncia al ricorso: l’accordo che spegne la lite sull’ICI
Un Ente Religioso ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI emessi da un Comune per gli anni dal 2004 al 2009. Dopo l'esito negativo nei primi due gradi di giudizio, l'Ente ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per risolvere la controversia. Di conseguenza, l'Ente Religioso ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, accettato successivamente dal Comune con accordo per la compensazione delle spese legali. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando interamente le spese tra le parti.
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Rinuncia agli atti del giudizio: stop alla lite sui piloni
Una proprietaria terriera ha richiesto la rimozione di piloni elettrici e il pagamento di un'indennità per l'occupazione del proprio terreno da parte di un'azienda energetica. Dopo la decisione della Corte d'Appello, che ha liquidato l'indennità a favore della proprietaria, l'azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, l'azienda ha formulato una formale rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente accettata dalla proprietaria del terreno. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo tra le parti e dell'accettazione della rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese legali, ponendo fine alla controversia senza entrare nel merito dei motivi di ricorso.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: chi paga le spese legali?
Un'azienda sanitaria locale ha proposto ricorso contro la decisione che la condannava a pagare differenze retributive a un lavoratore. Successivamente, l'azienda ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione a causa di precedenti decisioni sfavorevoli. Il lavoratore non ha accettato formalmente la rinuncia, chiedendo la condanna alle spese. La Corte di Cassazione ha chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione della controparte per essere efficace e dichiarare l'estinzione del giudizio. Tuttavia, l'accettazione rileva per la ripartizione delle spese legali. In assenza di accordo, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando le spese al 50% e condannando l'azienda al pagamento della restante metà a favore del lavoratore.
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Cessazione della materia del contendere: addio al debito INPS
L'Agente della Riscossione ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava prescritti i crediti previdenziali richiesti al Titolare dell'Impresa. Durante il giudizio di Cassazione, le parti hanno depositato memorie congiunte evidenziando che la cartella esattoriale all'origine della controversia era stata annullata tramite sgravio dall'Ente Previdenziale. Di conseguenza, le parti hanno richiesto la cessazione della materia del contendere. La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta, dichiarando estinto il giudizio per il venir meno dell'interesse a proseguire la causa e disponendo la compensazione delle spese legali tra le parti.
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Estinzione del giudizio: la pace tra eredi e costruttori
Una complessa controversia per vizi di costruzione edilizia si è conclusa pacificamente fuori dalle aule di giustizia. Dopo che la Corte d'Appello aveva ribaltato la prima sentenza favorevole ai proprietari, la vicenda è giunta in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio, uno dei ricorrenti è deceduto. L'erede, avendo raggiunto un accordo transattivo con le società costruttrici, ha deciso di non proseguire la causa. I difensori del defunto hanno formalizzato la rinuncia al ricorso avvalendosi dell'ultrattività del mandato. Le società resistenti hanno accettato la rinuncia concordando sulla compensazione delle spese. La Corte Suprema ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo fine alla lite senza alcuna condanna alle spese o al pagamento del doppio contributo unificato.
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