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Art. 3 Convenzione EDU — Sezione Prima Penale

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Altri anni per Art. 3 Convenzione EDU

Detenzione inumana e degradante: il confine tra disagio e danno.
Il Detenuto ha richiesto un risarcimento lamentando una detenzione inumana e degradante presso il carcere di Lecce, a causa della mancanza di acqua calda in cella, riscaldamento insufficiente e assenza di aerazione nei bagni. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda, rilevando che l'acqua calda era fruibile nelle docce comuni, il riscaldamento era garantito da termosifoni e l'aerazione era assicurata da un impianto forzato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che i semplici disagi quotidiani non costituiscono una violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Per configurare una detenzione inumana e degradante, le sofferenze devono superare la normale afflittività della pena. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Risarcimento per disumana carcerazione: no ai termini scaduti
Il Detenuto ha richiesto il risarcimento per disumana carcerazione per un periodo di detenzione già interamente scontato tra il 2012 e il 2017. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la domanda per tardività. Il Detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la successiva emissione di un provvedimento di cumulo delle pene avesse riaperto i termini per presentare la richiesta. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'unificazione delle pene non riapre i termini per chiedere l'indennizzo per periodi di detenzione già conclusi sotto un diverso titolo esecutivo. Inoltre, per chi ha già finito di espiare la pena, la competenza spetta al Tribunale civile e non al Magistrato di Sorveglianza.
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Proroga del regime di 41-bis: sicurezza contro difesa del boss
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto, esponente di vertice di un clan mafioso, contro la proroga del regime di 41-bis. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato la misura basandosi sul ruolo apicale del soggetto, su colloqui criptici con i familiari e sull'assenza di segni di ravvedimento. La difesa contestava l'uso di informative di polizia e la presunta disgregazione del clan. La Suprema Corte ha ribadito che la proroga del regime di 41-bis ha una finalità puramente preventiva e inibitoria, volta a impedire il ripristino dei collegamenti con l'esterno, e non richiede la prova di un'affiliazione attuale e attiva. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Spazio minimo in cella: il letto singolo va sempre sottratto
Il Detenuto ha richiesto un risarcimento per aver scontato la pena in celle sovraffollate. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato parzialmente la domanda, includendo nel calcolo della superficie disponibile lo spazio occupato dal letto singolo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che per determinare lo spazio minimo in cella (pari a tre metri quadrati a persona) occorre sottrarre anche la superficie occupata dal letto singolo. Questo arredo, infatti, riduce lo spazio calpestabile necessario al movimento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha ordinato un nuovo esame del caso.
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Ammissione alla semilibertà: no al trafficante che si giustifica
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego del Tribunale di Sorveglianza all'ammissione alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Il ricorrente, condannato per associazione finalizzata al traffico di esseri umani e sfruttamento di donne, mostrava un atteggiamento volto a minimizzare le proprie responsabilità. I giudici hanno confermato la legittimità del diniego basandosi sui pareri negativi della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Distrettuale Antimafia, oltre che sulla relazione della Casa Circondariale che evidenziava la necessità di approfondire la personalità del soggetto. La Suprema Corte ha ribadito che l'ammissione alla semilibertà richiede una valutazione complessiva della personalità e un effettivo percorso di ravvedimento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Regime di 41-bis: visite mediche tra sicurezza e dignità
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione che vietava il controllo uditivo generalizzato durante le visite mediche di un detenuto sottoposto al Regime di 41-bis. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la sorveglianza durante le visite mediche deve essere normalmente solo visiva (dall'esterno della stanza) per tutelare la dignità e la riservatezza della persona. L'estensione al controllo uditivo o la presenza visiva durante il denudamento non possono essere applicate in via automatica a tutti i detenuti in tale regime speciale, ma richiedono una motivazione specifica e individualizzata, legata a un concreto pericolo di violenza o fuga del singolo soggetto.
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Regime carcerario 41-bis: dissociazione inutile contro il rigore
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime carcerario 41-bis per un esponente di vertice di un noto clan camorristico. Il detenuto aveva contestato il provvedimento sostenendo di essersi dissociato dall'organizzazione criminale durante un interrogatorio. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto tale dissociazione non decisiva e potenzialmente strumentale a ottenere sconti di pena. La Suprema Corte ha chiarito che il regime carcerario 41-bis ha una funzione puramente preventiva e mira a impedire i contatti tra il detenuto e l'ambiente criminale esterno. Di conseguenza, non serve dimostrare l'affiliazione attuale, ma basta il ragionevole pericolo che il soggetto possa ristabilire i collegamenti con il clan se sottoposto al regime carcerario ordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Regime carcerario 41-bis: confermato il rigetto per il boss
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un detenuto condannato all'ergastolo per associazione mafiosa contro la proroga del regime carcerario 41-bis. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sulla sua attuale pericolosità, considerando il tempo trascorso e la risalenza dei reati. La Suprema Corte ha invece confermato la legittimità del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. I giudici hanno chiarito che il regime carcerario 41-bis ha una finalità puramente preventiva e non punitiva, volta a impedire contatti con il clan di provenienza. Per la sua applicazione o proroga non serve dimostrare l'affiliazione attuale, ma basta la ragionevole presunzione del mantenimento dei legami criminali, desumibile dal pregresso ruolo di vertice e dall'assenza di elementi di effettivo ravvedimento. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
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Proroga del regime di 41-bis: no al ricorso del mafioso non capo
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del regime di 41-bis per Il Detenuto, condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed estorsione. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la decisione fosse priva di motivazione reale e non considerasse il suo ruolo non direttivo all'interno della cosca. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la proroga del regime di 41-bis ha una finalità preventiva e inibitoria, volta a impedire contatti con l'esterno. Per l'applicazione della misura non serve un ruolo di comando, ma basta un forte legame con il gruppo criminale (affectio societatis). Di conseguenza, Il Detenuto perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Regime carcerario 41-bis: il tempo non cancella il pericolo
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime carcerario 41-bis per un detenuto condannato per associazione mafiosa. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto il reclamo del detenuto, evidenziando il suo ruolo di vertice nella Sacra Corona Unita e la persistente vitalità del clan sul territorio. Il detenuto ha fatto ricorso sostenendo che la sua carcerazione dura da oltre trent'anni e che non vi sono prove di contatti attuali con l'esterno. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la proroga del regime speciale non richiede la prova di un'affiliazione attuale, ma si basa sulla valutazione preventiva del rischio che il detenuto possa riattivare i contatti con l'organizzazione criminale di provenienza, sfruttando la sua passata influenza. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Regime di 41-bis: confermato il carcere duro senza colloqui
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato la proroga del Regime di 41-bis per un detenuto condannato per omicidio e associazione mafiosa. Il ricorrente ha impugnato la decisione, lamentando la mancata notifica al difensore e l'assenza di elementi attuali sulla sua pericolosità sociale, evidenziando anche l'interruzione dei colloqui familiari da due anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mancata notifica perde rilevanza se il difensore presenta comunque il ricorso nei termini. Inoltre, la proroga del carcere duro non richiede la prova di un'affiliazione attiva attuale, ma una valutazione preventiva sul rischio di riattivazione dei contatti con il clan d'origine, ancora operativo sul territorio. Di conseguenza, il detenuto resta sottoposto al regime speciale e deve pagare le spese processuali.
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Proroga del regime differenziato: confermato il carcere duro
La Corte di Cassazione ha confermato la proroga del regime differenziato (noto come 41-bis) per Il Detenuto, affiliato di spicco di un clan mafioso e già condannato per gravi reati. Il Detenuto contestava il provvedimento, sostenendo che il suo ruolo fosse stato ridimensionato nel tempo e che la sua condotta in carcere fosse regolare. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la proroga del regime differenziato ha una funzione preventiva e non punitiva. Essa serve a impedire collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale d'appartenenza, ancora attiva sul territorio. Di conseguenza, Il Detenuto perde il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Affidamento in prova ai servizi sociali: no al lavoro in famiglia
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un condannato l'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare una pena residua di oltre quattro anni. La decisione si fonda sulla necessità di una graduale progressione nel trattamento rieducativo e sul fatto che il lavoro proposto si sarebbe svolto solo in ambito familiare, impedendo controlli efficaci. Il condannato ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dei principi di rieducazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il giudice può richiedere un ulteriore periodo di osservazione prima di concedere misure alternative, specialmente in presenza di una significativa capacità a delinquere. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Trattamento disumano e degradante: risarcimento tra spazi e prove
Il Detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per aver subito un trattamento disumano e degradante durante la carcerazione in diversi istituti, lamentando spazi ridotti (tra i 3 e i 4 metri quadrati), mancanza d'acqua e riscaldamento. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la domanda, riducendo la pena. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per spazi tra i 3 e i 4 metri quadrati, il giudice deve compiere una valutazione multifattoriale e globale, considerando anche la brevità della detenzione e i fattori compensativi. Per questo motivo, la Corte ha annullato la decisione limitatamente ai dodici giorni trascorsi a Rebibbia, ordinando un nuovo esame, mentre ha confermato il resto del provvedimento, ribadendo che spetta all'Amministrazione smentire le allegazioni precise del detenuto.
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Ristoro per detenzione inumana: negato se c’è già un giudicato
Il Tribunale di sorveglianza ha parzialmente respinto la richiesta di un detenuto volta a ottenere il ristoro per detenzione inumana a causa di disservizi idrici e riscaldamento inefficiente in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. La Corte ha chiarito che il giudicato esecutivo impedisce di riproporre questioni già decise, a meno che non sopravvengano fatti nuovi. Una diversa decisione del giudice su un altro detenuto in condizioni simili non costituisce un fatto nuovo, ma solo una differente valutazione soggettiva. Inoltre, le contestazioni sui disservizi idrici e sulla violazione della privacy per la presenza di uno spioncino nel bagno sono state ritenute generiche e prive di autosufficienza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reclamo giurisdizionale del detenuto: vince la discrezionalità
Un detenuto sottoposto al regime di carcere duro (41-bis) ha presentato un reclamo lamentando che il suo trasferimento in una specifica area riservata avesse peggiorato le sue condizioni, riducendo la socialità e annullando le sue attività lavorative. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che lo spostamento "orizzontale" all'interno dello stesso circuito penitenziario rientra nella discrezionalità dell'amministrazione. Di conseguenza, non essendoci la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo, non è ammesso il reclamo giurisdizionale del detenuto, ma solo un reclamo generico non impugnabile. La decisione precedente è stata quindi annullata senza rinvio.
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Risarcimento per disumana detenzione: lo Stato perde il ricorso
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso contro la decisione che riconosceva a un detenuto una riduzione della pena di 277 giorni e un indennizzo economico per aver subito condizioni di detenzione degradanti in diversi istituti penitenziari. Il Ministero contestava il calcolo dello spazio minimo in cella e la mancata valutazione dei fattori compensativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il diritto del detenuto al risarcimento per disumana detenzione. La Corte ha chiarito che il calcolo dello spazio deve sottrarre gli ingombri fissi e che i fattori compensativi devono coesistere tutti insieme se lo spazio scende sotto i tre metri quadrati. Inoltre, i motivi di ricorso del Ministero sono stati giudicati troppo generici.
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Spazio minimo in cella: lo Stato perde contro il detenuto
Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione che riconosceva a un detenuto la riduzione della pena e un indennizzo economico per aver subito condizioni di detenzione degradanti in vari istituti penitenziari. Il Ministero contestava il calcolo dello spazio minimo in cella e la mancata valutazione dei fattori compensativi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il calcolo dello spazio minimo in cella deve escludere gli arredi fissi e che, sotto i tre metri quadrati, i fattori compensativi devono coesistere tutti insieme (breve durata, condizioni dignitose e attività esterne). Il detenuto ottiene quindi definitivamente lo sconto di pena.
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Rimedi risarcitori per detenzione inumana: negati senza prove
Il Detenuto ha richiesto i rimedi risarcitori per detenzione inumana a causa del sovraffollamento subito in diversi istituti penitenziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto parzialmente la domanda per la genericità delle accuse e la mancanza di prove specifiche sui fattori negativi della detenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il richiedente deve indicare con precisione i fatti materiali e i singoli istituti in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, lo spazio in cella tra i tre e i quattro metri quadrati non fa scattare automaticamente il risarcimento se vi sono fattori compensativi positivi, come le attività all'aperto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimedio risarcitorio per detenzione inumana: nessun limite di tempo
Il Detenuto ha richiesto il rimedio risarcitorio per detenzione inumana subito durante la custodia cautelare tra il 2010 e il 2013. Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta per decorrenza del termine di sei mesi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che per la custodia cautelare sofferta nel medesimo procedimento della pena in esecuzione si applica la riduzione della pena (rimedio in forma specifica) senza alcun termine di decadenza. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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