La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto, esponente di vertice di un clan mafioso, contro la proroga del regime di 41-bis. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato la misura basandosi sul ruolo apicale del soggetto, su colloqui criptici con i familiari e sull'assenza di segni di ravvedimento. La difesa contestava l'uso di informative di polizia e la presunta disgregazione del clan. La Suprema Corte ha ribadito che la proroga del regime di 41-bis ha una finalità puramente preventiva e inibitoria, volta a impedire il ripristino dei collegamenti con l'esterno, e non richiede la prova di un'affiliazione attuale e attiva. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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