Un committente si è opposto al pagamento di circa 15.000 euro richiesti da un'azienda per la fornitura di materiali edili. Il committente ha tentato il disconoscimento della scrittura privata relativo alle firme sulle bolle di consegna, sostenendo che non fossero sue ma di un terzo, e ha eccepito la prescrizione del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non si può disconoscere una firma altrui; le bolle firmate da un collaboratore valgono come prova indiziaria. Inoltre, la prescrizione presuntiva annuale non si applica alle forniture dilazionate o all'ingrosso. Il committente perde la causa e viene condannato a pagare le spese legali e una sanzione per lite temeraria.
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