Un lavoratore ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della sua ex azienda per crediti di lavoro non pagati. Il curatore fallimentare ha eccepito la prescrizione presuntiva annuale per respingere la domanda. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la prescrizione presuntiva non può essere applicata se il debitore formula difese incompatibili con l'avvenuto pagamento o dichiara di non sapere se il pagamento sia avvenuto. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine annuale si applica solo alle retribuzioni mensili, mentre per tredicesima, quattordicesima e ferie non godute si applica la prescrizione triennale, e per il TFR e l'indennità di preavviso si applica la prescrizione quinquennale ordinaria.
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