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Art. 2955 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2955 Codice Civile

Responsabilità civile del magistrato: errore interpretativo non è colpa grave
L'Azienda Fornitrice ha chiesto allo Stato il risarcimento per un danno subito a causa di un presunto errore di un giudice. Il giudice di primo grado aveva applicato la prescrizione presuntiva in modo non conforme alla giurisprudenza, riducendo il credito dell'Azienda Fornitrice e costringendola a restituire somme. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, stabilendo che l'interpretazione errata della legge da parte del giudice non costituiva colpa grave, rientrando nella clausola di salvaguardia. Ha inoltre rilevato una mancanza di nesso causale e un comportamento negligente dell'Azienda Fornitrice. La responsabilità civile del magistrato non è stata riconosciuta.
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Prescrizione presuntiva: il creditore senza prove perde la causa
Una società commerciale ha citato in giudizio gli eredi di un cliente per ottenere il pagamento di oltre 25.000 euro per capi di abbigliamento acquistati anni prima. Gli eredi hanno eccepito la prescrizione presuntiva, ma hanno anche contestato l'esistenza stessa del debito. I giudici di merito hanno rigettato l'eccezione di prescrizione, ma hanno respinto la domanda della società per mancanza di prove del credito, avendo questa presentato solo un elenco di merce non firmato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando che il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva non esonera il creditore dall'onere di provare il proprio diritto. Il creditore deve sempre dimostrare l'esistenza del credito se il debitore lo contesta.
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