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Art. 2955 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Prescrizione presuntiva: il creditore senza prove perde la causa
Una società commerciale ha citato in giudizio gli eredi di un cliente per ottenere il pagamento di oltre 25.000 euro per capi di abbigliamento acquistati anni prima. Gli eredi hanno eccepito la prescrizione presuntiva, ma hanno anche contestato l'esistenza stessa del debito. I giudici di merito hanno rigettato l'eccezione di prescrizione, ma hanno respinto la domanda della società per mancanza di prove del credito, avendo questa presentato solo un elenco di merce non firmato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando che il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva non esonera il creditore dall'onere di provare il proprio diritto. Il creditore deve sempre dimostrare l'esistenza del credito se il debitore lo contesta.
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