Una società di gestione dei rifiuti ha applicato l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), spingendo un gruppo di cittadini a richiederne il rimborso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, stabilendo in via definitiva che la TIA ha natura tributaria e non di corrispettivo per un servizio. Di conseguenza, l'applicazione dell'IVA su TIA è illegittima, poiché un tributo non può costituire la base imponibile per un'altra imposta. La Corte ha inoltre confermato che il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni.
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