Un imprenditore agricolo acquistava una cella frigorifera nel 2005. Due anni dopo, un corto circuito dell'impianto scatenava un incendio che distruggeva i capannoni aziendali. L'acquirente citava in giudizio il venditore chiedendo il risarcimento del danno. La compagnia assicuratrice del fornitore eccepiva la prescrizione annuale del diritto. I giudici di merito qualificavano l'azione nell'ambito della garanzia per vizi della compravendita, dichiarando il diritto prescritto per decorso del termine annuale dalla consegna del bene. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria: l'omessa tempestiva impugnazione della qualificazione contrattuale della pretesa vincola l'azione ai termini brevi dell'art. 1495 del codice civile, impedendo l'applicazione della più lunga prescrizione quinquennale extracontrattuale.
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