La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9243/2025, ha stabilito che l'istanza di riesame contro un sequestro preventivo è ammissibile anche se presentata dal difensore nominato dal legale rappresentante indagato per il reato presupposto. La condizione è che l'ente non abbia ricevuto alcuna comunicazione formale del procedimento a suo carico per responsabilità amministrativa (ex D.Lgs. 231/2001). In assenza di tale notifica, la rappresentanza legale dell'ente non è viziata dall'incompatibilità e l'ente agisce come un terzo per la difesa dei propri beni.
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